Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine
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riori requisiti minimi energetici, ecologici o di altro tipo stabiliti dal Consiglio federale;
i gestori di rete devono essere obbligati ad acquistare tutta l’elettricità prodotta dai citati impianti di cogenerazione pagando una rimunerazione unitaria. Questa rimunerazione comprende componenti fisse e variabili e si basa fondamentalmente sul prezzo di mercato dell’elettricità, sui prezzi di costo (in cui bisogna tenere conto in particolare del prezzo di acquisto del gas e dei costi per la compensazione di CO2) e sull’obiettivo di sviluppo da definire. La rimunerazione gli impianti di cogenerazione può essere periodicamente adeguata dal Consiglio federale e, al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo, gradualmente ridotta fino a raggiungere il prezzo di mercato;
come per tutti gli altri impianti di produzione anche per gli impianti di cogenerazione viene introdotta la regola del consumo proprio di elettricità (cfr. cifra 1.3.2);
i gestori che usufruiscono della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione devono compensare interamente le emissioni di CO2; in questo ambito la sostituzione di caldaie a combustibili fossili è considerata una prestazione compensatoria. Come contropartita essi sono esentati dal pagamento della tassa sul CO2. In alternativa i gestori di impianti con una potenza complessiva da 10 a 20 megawatt possono, a determinate condizioni, partecipare liberamente al sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS). Come terza opzione i gestori degli impianti di cogenerazione hanno la possibilità di impegnarsi nei confronti della Confederazione per una riduzione delle emissioni (definizione di un obiettivo vincolante).
Costi e finanziamento
I costi supplementari della rimunerazione per gli impianti di cogenerazione dipendono da parametri non ancora stabiliti e pertanto non sono ancora calcolabili. Tali costi possono costituire all’anno al massimo un terzo dei costi di promozione per le energie rinnovabili. Questi costi supplementari vengono sostenuti da tutti i gestori di rete in maniera proporzionale all’energia venduta ai consumatori finali. A tal fine viene creato un meccanismo di compensazione gestito dall’organo d’esecuzione preposto all’esecuzione del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Centrali a gas a ciclo combinato
Situazione iniziale
La futura domanda di elettricità sarà soddisfatta da un mix tra forza idrica, nuove energie rinnovabili, impianti di cogenerazione, centrali a gas a ciclo combinato e importazioni di energia elettrica. In questo contesto il ricorso alle tecnologie fossili non deve compromettere gli obiettivi di riduzione del CO2 della Confederazione. Il Consiglio federale continua a perseguire i propri obiettivi di politica climatica anche con la Strategia energetica 2050. Conformemente alla legge sul CO2 i gestori di centrali termiche a combustibili fossili sono obbligati a compensare totalmente le emissioni di CO2 prodotte. Il 23 dicembre 2011 il Parlamento ha stabilito che i gestori di centrali elettriche devono compensare attraverso l’acquisto di certificati esteri fino al 50 per cento delle emissioni prodotte, mentre il restante 50 per cento deve essere coperto con adeguate misure di compensazione nazionali. Poiché non sono ancora collegate al sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS), le centrali termiche a combustibili fossili non possono acquistare diritti di emissione ETS per adempiere all’obbligo di compensazione.