Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo

fisicamente dall’impianto di produzione alla presa elettrica, ma si rende anche possibile la realizzazione commerciale di immissione e prelievo e di acquisto e vendita. Questo articolo regola il rilevamento e la distribuzione contabili di elettricità proveniente dagli impianti che aderiscono al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Così come l’intera elettricità immessa in rete, anche l’elettricità da impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità deve essere computata ai gruppi di bilancio. Ai sensi del capoverso 3, spetta al Consiglio federale determinare a quali gruppi di bilancio va assegnata questa elettricità. Per motivi di attuazione tecnica, gli impianti piccoli senza misurazione del profilo di carico, di regola quelli con una potenza apparente inferiore a 30 kVA, andrebbero preferibilmente assegnati al rispettivo gruppo di bilancio del gestore di rete locale. Per gli impianti maggiori l’attuazione è più semplice se vengono assegnati a un gruppo di bilancio speciale per energie rinnovabili. Per quanto attiene agli impianti pilotabili o agli impianti nel modello di splitting (cfr. art. 19 e 22) può anche essere opportuno assegnare l’elettricità al gruppo di bilancio del gestore dell’impianto o del fornitore di energia competente.

Il capoverso 2 disciplina la destinazione dell’elettricità una volta assegnata ai gruppi di bilancio. L’elettricità prodotta da impianti che aderiscono al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità viene ceduta sul mercato o utilizzata dai consumatori finali. Questa vendita sul mercato è opportuna in particolare nei casi in cui occorre dare dei segnali sul fronte dei prezzi per un’immissione tempestiva, ossia per impianti con produzione pilotabile. L’elettricità non venduta sul mercato è ripartita uniformemente su tutti i consumatori finali. Tecnicamente ciò avviene attraverso i gruppi di bilancio. Per garantire la neutralità dei costi, per questa elettricità i gruppi di bilancio pagano il prezzo di mercato.

Al conteggio dell’elettricità è connesso anche il pagamento della rimunerazione ai produttori. Per semplificare i processi il Consiglio federale può trasferire questo compito dai gestori di rete a un gruppo di bilancio o a un altro ufficio centrale. Sempre secondo il capoverso 3, i costi supplementari della rimunerazione ai sensi del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità sono coperti dal fondo per il supplemento rete (cfr. art. 36 e 37). Questo meccanismo di compensazione dei costi garantisce che i gestori di rete con molti impianti nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità non siano trattati meglio o peggio rispetto ai gestori di rete che nel loro comprensorio hanno pochi di questi impianti.

Sezione 3: Contributo unico per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensio-

ni (aiuti agli investimenti)

Art. 28–30 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensio-

ni

Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 kW non possono più aderire al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, ma entrano in un nuovo sistema di promozione costituito da un aiuto unico agli investimenti inferiore rispetto alla rimunerazione per l’immissione di elettricità. Il nuovo regime è applicabile a tutti gli impianti (anche se interessa solamente i nuovi impianti costruiti a partire dal 1° gennaio 2006, per la definizione di nuovo impianto si veda l’art. 18) per i quali, fino all’entrata in vigore della regolamentazione, non era ancora stata emessa una decisione positiva (senza riserve). Questa novità è dunque applicabile a tutti gli impianti sulla lista d’attesa (art. 71). Questi impianti non vedranno realizzata la possibilità di aderire al sistema di immissione di elettricità – ma potranno pur sempre ottenere un aiuto agli investimenti.