Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/46: Strategia energetica 2050 · 145 pagine

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Il finanziamento avviene attraverso il supplemento rete, quasi come rimunerazione per l’immissione di elettricità capitalizzata. Anche in questo caso vige un contingentamento, come ai sensi dell’articolo 20. I due contingenti, quello di cui all’articolo 20 (sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità) e quello di cui all’articolo 30 (aiuti agli investimenti), vengono definiti congiuntamente, sulla base dei valori di riferimento ai sensi dell’articolo 20 per la somma di entrambi i contingenti. I contingenti sono ripartiti tra sistema di immissione di elettricità e aiuti agli investimenti in base alla quota di mercato delle grandezze degli impianti.

La procedura di presentazione delle domande seguirà lo stesso schema del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. I costi d’investimento computabili saranno anch’essi definiti in base ad impianti di riferimento e ai relativi costi d’investimento nell’anno di costruzione. Per evitare sovvenzioni di poco conto sarà possibile fissare degli importi minimi. Diversamente da quanto previsto dal diritto ai sussidi, per la rimunerazione unica è consentito avviare i lavori prima che il contributo sia stato accettato.

Nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 18 segg.) occorre un monitoraggio per l’intera durata della rimunerazione. Per la rimunerazione unica la situazione è diversa; concerne infatti praticamente solo il periodo iniziale d’investimento in un impianto. Ciò nonostante, dovrà essere possibile ritornare su una decisione di contributo, nei casi problematici anche in un secondo tempo – a seguito di controlli puntuali. Occorre infatti impedire, ad esempio, che vengano montati impianti occasionali inadatti all’esercizio. Se questi non funzionano più già dopo due anni dall’installazione e dall’aiuto all’investimento, bisogna poter chiedere il rimborso del denaro accordato.

Sezione 4: Rimunerazione per l’elettricità generata da impianti di cogenera-

zione forza-calore (Sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione)

Gli articoli 31 e 32 disciplinano il sistema di rimunerazione dell’elettricità prodotta da impianti di cogenerazione, volto a favorire lo sviluppo della potenza installata di impianti di cogenerazione fossili a focolare, alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili. Nonostante taluni parallelismi (come l’autorità esecutiva) con il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, i due sistemi vanno chiaramente distinti. Il sostegno agli impianti di cogenerazione non è comparabile a quello delle energie rinnovabili. In particolare, agli impianti aderenti non offre nessuna garanzia paragonabile a quelle offerte dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

Articolo 31 Impianti ai quali è aperta la partecipazione

L’articolo 31 regola l’autorizzazione alla partecipazione al sistema di rimunerazione per gli impianti di cogenerazione. Ai sensi del capoverso 1 il sistema è aperto solamente agli impianti di cogenerazione a focolare, alimentati interamente o parzialmente con combustibili fossili, con una potenza termica compresa tra 0.35 e 20 MW. Gli impianti interamente alimentati con combustibili rinnovabili sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione avendo, di regola, già la possibilità di aderire al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.

La limitazione della potenza minima ha più ragioni: gli impianti più piccoli hanno un grado di efficacia elettrica nettamente inferiore rispetto agli impianti alimentati da motori più grossi. Presentano inoltre lo svantaggio di essere tendenzialmente in concorrenza maggiore con la produzione di elettricità da energie rinnovabili. Di principio, per gli impianti piccoli occorre puntare in primo luogo sugli impianti fotovoltaici e le pompe di calore; non è dunque auspicabile che gli impianti di cogenerazione costituiscano