Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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L’articolo 2 definisce la terminologia, che è sostanzialmente identica a quella della CBD. Tra i termini nuovi figura l’espressione «utilizzazione delle risorse genetiche», definita come «attività di ricerca e sviluppo sulla composizione genetica e/o biochimica delle risorse genetiche, anche attraverso l’applicazione della biotecnologia come definita nell’articolo 2 della Convenzione». Subordinatamente a questa definizione sono poi definiti i termini di «biotecnologia» e «derivato».

L’articolo 3 descrive il campo d’applicazione del Protocollo: esso è applicabile alle risorse genetiche di cui all’articolo 15 della CBD e alle conoscenze tradizionali associate a esse che rientrano nel campo d’applicazione della CBD. Nella decisione di adozione del Protocollo è stato stabilito che – conformemente alla CBD – le risorse genetiche umane non rientrano nel campo d’applicazione del Protocollo.

L’articolo 4 riguarda il rapporto tra il Protocollo di Nagoya e gli accordi e altri strumenti internazionali. L’articolo riafferma i diritti e gli obblighi delle Parti in virtù di altri accordi e stabilisce che il Protocollo deve essere implementato seguendo modalità improntate al reciproco sostegno con altri accordi pertinenti e nel rispetto dei lavori correnti di altre organizzazioni. Esso stabilisce inoltre la prevalenza degli altri accordi o strumenti internazionali attuali o futuri in materia di ABS che non siano in contrasto con gli obiettivi della CBD e del Protocollo di Nagoya.

L’articolo 5 disciplina la giusta ed equa condivisione dei benefici. In via di principio, i benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche e dalla loro successiva applicazione e commercializzazione devono essere condivisi in modo giusto ed equo con la Parte che ha messo a disposizione tali risorse, vale a dire il Paese di origine delle risorse o la Parte che ha acquisito le risorse genetiche conformemente alla CBD. Se i detentori di tali risorse sono comunità indigene o locali o se l’utilizzazione delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche produce benefici, tali benefici devono essere condivisi con le comunità in questione. La condivisione avviene sulla base di termini reciprocamente concordati (mutually agreed terms, MAT) e può riguardare benefici monetari e non monetari. Ogni Parte è tenuta ad adottare misure per attuare i principi della condivisione dei benefici.

L’articolo 6 disciplina l’accesso alle risorse genetiche e ribadisce i diritti sovrani degli Stati sulle loro risorse naturali. In via di principio, l’accesso alle risorse genetiche deve avvenire conformemente alla legislazione nazionale o ad altre normative in materia di ABS della Parte che mette a disposizione le risorse. Alle Parti che per l’accesso chiedono un consenso informato preventivo (prior informed consent, PIC), il Protocollo impone tuttavia il rispetto di determinati standard, volti a garantire certezza del diritto, chiarezza e trasparenza nelle norme interne in materia di accesso. Le decisioni devono essere prese secondo criteri di efficienza economica ed entro un periodo di tempo ragionevole. Al momento dell’accesso deve inoltre essere rilasciato un permesso (o un documento equivalente), che attesti il rilascio del PIC e l’adozione dei MAT. Devono infine essere stabilite regole e procedure chiare per l’adozione dei MAT. Queste disposizioni del Protocollo contribuiscono quindi a una standardizzazione e a una semplificazione dell’accesso.

L’articolo 7 stabilisce che le Parti sono tenute, se del caso, ad adottare misure per garantire da un lato che l’accesso alle conoscenze tradizionali associate a risorse genetiche sia subordinato a un PIC o all’approvazione e alla partecipazione delle comunità indigene e locali e dall’altro che siano adottati MAT.