Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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I punti essenziali della regolamentazione relativa all’utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate a esse figurano nella Convenzione sulla diversità biologica (CBD)11 (in particolare agli artt. 8 lett. j e 15), entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995. In merito alle risorse genetiche vegetali per l’alimentazione e l’agricoltura, il 20 febbraio 2005 è entrato in vigore il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (IT-PGRFA)12.
A livello di leggi, solo il diritto sui brevetti fa riferimento all’ABS con il requisito di trasparenza sulla fonte.13 L’articolo 49a della legge sui brevetti (LBI)14 afferma che la domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tali risorse (cpv. 1 lett. a). Lo stesso vale per la fonte del sapere tradizionale di comunità indigene o locali alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tale sapere (cpv. 1 lett. b). Se la fonte non è nota né all’inventore né al richiedente, quest’ultimo lo deve confermare per scritto (cpv. 2). Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all’articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi e il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 81a LBI). Nell’ambito dell’ABS, l’obbligo di indicare la fonte deve creare una maggiore trasparenza e di conseguenza consentire di verificare il rispetto delle prescrizioni ABS applicabili, come precisa il messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti del 23 novembre 2005.15 Con l’Istituto federale della proprietà intellettuale, la Svizzera dispone già di un punto di controllo (checkpoint) ai sensi dell’articolo 17 del Protocollo di Nagoya. Benché attualmente la legge sui brevetti preveda uno degli obblighi di trasparenza più severi e completi a livello europeo, già nel messaggio relativo alla sua modifica è menzionata la necessità di legiferare in altri settori del diritto, precisando che i provvedimenti nell’ambito del diritto in materia di brevetti non sono sufficienti da soli, poiché risolvono comunque soltanto aspetti parziali della problematica ABS.16 Vi sono infatti numerose utilizzazioni di risorse genetiche che non sfociano in domande di brevetto.
Nell’ambito dell’accesso alle risorse genetiche in Svizzera, la legislazione federale è conforme all’articolo 15 della CBD.17 In virtù dei diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e in conformità con l’articolo 15 capoverso 5 della CBD, finora la Svizzera ha rinunciato all’introduzione di una procedura generale di accesso o di una cosiddetta procedura PIC. Alle risorse fitogenetiche contenute nelle banche di geni pubbliche e a quelle sostenute nell’ambito dell’attuazione del Piano d’azione nazionale (PAN)18 sono tuttavia applicabili le disposizioni relative all’accesso dell’IT-PGRFA. Inoltre, stando al messaggio sulla politica agricola 2014–17, è già prevista una norma di delega a favore del Consiglio federale, affinché possa emanare dispo-
11 RS 0.451.43
12 RS 0.910.6
13 Cfr. Kraus Daniel/Rüssli Markus, Access and Benefit Sharing User Measures in the Swiss Legal Order, UFAM, 2009.
14 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d’invenzione (RS 232.14)
15 FF 2006 1, 78
16 FF 2006 1, 77
17 Cfr. Ducor Philippe, L'accès aux ressources génétiques en droit suisse, UFAFP, 2003, Scritti sull’ambiente n. 359
18 http://www.cpc-skek.ch/deutsch/nap_projekte/infos.html