Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 8 contempla considerazioni speciali per l’elaborazione di leggi e altre normative in materia di ABS allo scopo di (a) promuovere la ricerca sulla biodiversità e in particolare agevolare la ricerca non commerciale, (b) prestare attenzione alle situazioni di emergenza suscettibili di minacciare la salute di persone, animali o piante e (c) considerare l’importanza delle risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e il loro ruolo particolare per la sicurezza alimentare.
L’articolo 9 stabilisce che le Parti sono tenute a incoraggiare gli utenti e i fornitori di risorse genetiche a destinare i benefici ottenuti alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti.
Secondo l’articolo 10 occorre considerare la necessità di adottare un meccanismo multilaterale di condivisione dei benefici a livello globale in situazioni transfrontaliere o per le quali non è possibile concedere o ottenere il PIC. Tali benefici devono essere destinati alla conservazione della diversità biologica e all’uso sostenibile dei suoi componenti a livello mondiale.
L’articolo 11 descrive la cooperazione transfrontaliera nei casi in cui le stesse risorse genetiche sono rinvenute in più Parti o le stesse conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono condivise da una o più comunità indigene e locali in più Parti.
L’articolo 12 contiene altre disposizioni concernenti le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche. Esse descrivono la cooperazione con le comunità indigene e locali come pure il riconoscimento delle leggi consuetudinarie, delle convenzioni e delle procedure delle comunità.
L’articolo 13 obbliga le Parti a designare un punto focale a livello nazionale e una o più autorità nazionali competenti in materia di ABS e ne descrive le funzioni e le responsabilità.
L’articolo 14 prevede l’istituzione di una camera di compensazione (ABS Clearing-House) per l’accesso e la condivisione dei benefici e precisa le informazioni che devono esserle trasmesse.
Gli articoli 15 e 16 contengono disposizioni concernenti il rispetto delle norme interne in materia di ABS. Ogni Parte deve adottare misure che garantiscano che l’accesso alle risorse genetiche utilizzate nell’ambito della propria giurisdizione sia subordinato a un cosiddetto PIC, conformemente alla legislazione o ad altri requisiti normativi nazionali, e che siano adottati MAT, oppure che l’accesso alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sia subordinato a un PIC o all’approvazione e alla partecipazione delle comunità indigene e locali. Devono inoltre essere adottate misure adeguate, efficaci e proporzionate per far fronte ai casi di mancato rispetto delle misure adottate.
L’articolo 17 descrive misure per vigilare sull’utilizzazione delle risorse genetiche e aumentare la trasparenza. L’articolo obbliga ogni Parte a introdurre uno o più punti di controllo (cosiddetti checkpoint) incaricati di raccogliere e inoltrare informazioni sull’utilizzazione delle risorse genetiche (informazioni concernenti il PIC, la fonte delle risorse genetiche, i MAT o il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale). In caso di mancato rispetto di tali obblighi d’informazione devono essere adottate misure adeguate, efficaci e proporzionate. I permessi o documenti equivalenti devono essere trasmessi alla camera di compensazione ABS, acquistando così il valore di certificati di conformità riconosciuti a livello internazionale.