Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine
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sizioni concernenti l’accesso e la condivisione dei benefici nell’ambito delle risorse genetiche vegetali e animali per l’alimentazione e l’agricoltura in relazione agli impegni internazionali.19
La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)20 mira in particolare a proteggere la fauna e la flora indigene nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale (art. 1 lett. d). Essa sottopone la raccolta di piante selvatiche e la cattura di animali viventi in libertà all’obbligo di un permesso cantonale se avvengono a scopo di lucro (art. 19) o se riguardano specie protette (art. 22 cpv. 1). La LPN contiene quindi già disposizioni che disciplinano aspetti dell’utilizzazione delle risorse genetiche. Queste disposizioni sono tuttavia motivate dalla protezione delle specie e di per sé non rappresentano prescrizioni ABS. Non è pertanto applicabile la procedura PIC/MAT prevista dalla CBD e dal Protocollo di Nagoya.
Nessun’altra legge contiene regolamentazioni o disposizioni in materia di ABS. La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)21 mira a proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e a conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo (art. 1 cpv. 1). In merito all’utilizzazione di organismi, la LPAmb stabilisce che essa non deve mettere in pericolo l’uomo o l’ambiente o pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 29a cpv. 1). Questa disposizione si riferisce al potenziale di pericolo degli organismi stessi (nonché dei loro metaboliti e rifiuti), ad esempio a causa della loro patogenicità o invasività. Nessun elemento interpretativo grammaticale, sistematico, storico o teleologico consente tuttavia di spingersi fino a interpretare questa disposizione anche nel senso che i benefici legati all’utilizzazione di risorse genetiche devono essere condivisi in modo giusto ed equo per non mettere in pericolo la conservazione e l’utilizzazione sostenibile della diversità biologica in altre Parti della CBD o del Protocollo di Nagoya.
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione CITES)22 e le corrispondenti disposizioni svizzere contenute nella legge sulla protezione degli animali (LPAn)23 e nell’ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS)24 disciplinano l’importazione e l’esportazione nonché l’obbligo di tenere un registro nell’ambito del commercio delle specie menzionate negli allegati della Convenzione CITES e non contengono regolamentazioni o disposizioni in materia di ABS.
Mancano infine disposizioni concernenti le risorse genetiche anche nella legge sull’ingegneria genetica (LIG)25, nella legge forestale (LFo)26, nella legge sulla
19FF 2012 ...
20Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)
21Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)
22Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di
flora selvatiche minacciate di estinzione (RS 0.453)
23Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (RS 455)
24Ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (RS 453)
25Legge federale del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica nel settore non umano (RS
814.91)
26 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0)