Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/48: Approvazione del Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione e la sua attuazione (LF sulla protezione della natura e del paesaggio) · 40 pagine

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(CBD)1 (in particolare agli artt. 8 lett. j e 15), adottata nel 1992. La Convenzione è entrata in vigore per la Svizzera il 19 febbraio 1995 e oggi conta 193 Parti.

Sin dalla quarta Conferenza delle Parti della Convenzione (COP 4), nel 1998, la comunità internazionale si è sforzata di concretizzare le disposizioni ABS nell’ambito della Convenzione. A tal fine, nel 2000 la COP 5 ha istituito uno speciale gruppo di lavoro ABS (ad-hoc open-ended working group on access and benefitsharing). Un primo successo è stato ottenuto nel 2002, in occasione della COP 6, con l’adozione delle cosiddette linee guida di Bonn2 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

1.2.2 Le linee guida di Bonn sull’ABS

Le linee guida di Bonn sono servite alle Parti, agli Stati e ad altri attori per elaborare adeguate strategie e procedure in materia di accesso alle risorse genetiche e condivisione dei benefici. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, in passato le linee guida di Bonn hanno aiutato varie Parti ad adottare misure giuridiche, amministrative o politiche per attuare le disposizioni della CBD in materia di ABS a livello nazionale. Anche in Svizzera, grazie alle linee guida di Bonn in molti settori è stato possibile introdurre misure volontarie di attuazione dell’ABS (cfr. n. 3.2 e 5.3 sotto). Salvo rare eccezioni, nelle altre Parti finora l’attuazione dell’ABS si è concentrata più sulla regolamentazione dell’accesso e meno sulla condivisione dei benefici o sul rispetto delle norme interne in materia di ABS (cfr. n. 1.5 sotto). L’approccio volontario delle linee guida di Bonn non è stato sufficiente per attuare le disposizioni ABS della CBD in tutti i settori e neppure per l’utilizzazione e la fornitura delle risorse genetiche.

1.2.3 Il regime internazionale sull’ABS

Dopo l’adozione delle linee guida volontarie di Bonn sull’ABS, nel settembre 2002 in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg la comunità internazionale ha sollecitato l’avvio di nuovi negoziati per elaborare un regime internazionale sulla condivisione dei benefici. Il relativo mandato è stato adottato dalla COP 7 nel 2004 e riaffermato dalla COP 8 nel 2008. Il regime internazionale doveva tener conto anche degli altri strumenti internazionali in materia di ABS. Nel 2001 nell’ambito della FAO era infatti stato adottato un accordo speciale, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (IT-PGRFA)3, che disciplina l’accesso e la condivisione dei benefici per 64 delle principali piante utili e coltivate. La tematica ABS aveva tuttavia assunto un’importanza crescente anche nell’ambito di altri lavori della FAO (p. es. la Dichiarazione di Interlaken sulle risorse genetiche animali per l’alimentazione e

1 RS 0.451.43

2Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2002). Bonn Guidelines on Access

to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization. Montreal. http://www.cbd.int/abs/bonn

3 RS 0.910.6