Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 15 pagine

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N. registrazione/dossier: 012.21/2013-05-21/342

Le imprese di trasporto su strada e l’USAM sono d’accordo in linea di principio con questa modifica. Tuttavia, chiedono che non venga istituito il ruolo di gestore dei trasporti e che, di conseguenza, questo responsabile non figuri nel registro.

Domanda 3b: Le autorità competenti degli Stati UE avranno accesso alla parte non pubblica-

mente accessibile del registro. Condividete questa modifica?

La modifica di cui alla domanda 3b è approvata da tutti i partecipanti alla consultazione. Sei Cantoni, cinque organizzazioni e l’UCS auspicano inoltre che la Svizzera possa accedere, quale contropartita, ai dati degli Stati membri dell’UE. Il Cantone di Berna aggiunge poi che l’accesso dell’UE alla banca dati svizzera non deve determinare un onere amministrativo supplementare. Il Cantone di Nidvaldo ritiene importante chiarire le modalità secondo cui l’autorità competente può procurarsi le informazioni concernenti le infrazioni. Se si stabilisce di fornire all’UFT copia dei rapporti, occorre prevedere una soluzione informatica per contenere l’onere amministrativo.

Domanda 4: Condividete la modifica dell’articolo 4 LPTS relativa al gestore dei trasporti?

I Cantoni si esprimono a favore dell’introduzione del ruolo di gestore dei trasporti. Il Cantone di Berna propone di aggiungere le caratteristiche psicologiche come criterio di autorizzazione a svolgere questa funzione. Il Cantone di Vaud e il Centre Patronal rilevano che il ruolo del gestore dei trasporti deve essere precisato definendo soprattutto più esattamente i suoi obblighi e le sue funzioni.

I rappresentanti delle imprese di trasporto su strada respingono recisamente il ruolo di gestore dei trasporti. Se questo ruolo fosse introdotto, i gestori dovrebbero essere autorizzati ad agire solo per conto di una singola impresa. Il gestore dei trasporti dovrebbe essere un dipendente o mandatario dell’impresa, non basterebbe infatti una sua partecipazione al capitale azionario o al capitale sociale. Inoltre le imprese di trasporto su strada temono che questa modifica comporti nuove barriere amministrative, condizioni quadro più complesse e l’aumento dei costi. Di conseguenza ne mettono in dubbio l’applicabilità pratica. Oltre a ciò, rinviano al regolamento UE corrispondente (1072/2009/CE), secondo il quale un gestore dei trasporti interno, dipendente o proprietario della ditta, non è soggetto a limiti in materia di numero massimo di veicoli. Les Routiers Suisses avanzano obiezioni sull’ammissibilità di gestori dei trasporti che esercitano la loro attività in virtù di un mandato. La dipendenza di un mandatario nei confronti di un mandante è superiore a quella di un dipendente rispetto al datore di lavoro: la direzione può esternalizzare la responsabilità delle attività di trasporto secondo la regolamentazione prevista e quindi non può essere chiamata a risponderne in giudizio.

Anche i rappresentanti delle imprese economiesuisse e USAM respingono le proposte concernenti il gestore dei trasporti. Non ne vedono i vantaggi e temono anch’essi che comportino barriere amministrative, condizioni quadro più complesse e, di conseguenza, costi più elevati. L’ampiezza dell’ambito di attività di un gestore dei trasporti che agisca per diverse imprese induce economiesuisse a mettere in dubbio anche l’applicabilità pratica della modifica dell’articolo 4 LPTS.