Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

«Dopo aver preso conoscenza del contenuto della bozza dell’atto, le parti confermano che la bozza corrisponde alle loro intenzioni. In seguito a questa dichiarazione di approvazione, il pubblico ufficiale sottoscrive l’atto» (BS).

La definizione vaga di «approvazione» va cancellata o sostituita con un’altra definizione, ad esempio «consenso» (LU).

Firma delle parti all’atto

Data la convinzione largamente diffusa dell’importanza che riveste la firma autografa del contratto, la rinuncia al requisito della firma delle parti di un atto pubblico relativo a un contratto va respinta (BS, FR; SSURF). La rinuncia alla firma delle parti desta preoccupazione poiché la proposta contrasta con la regolamentazione di numerosi Cantoni, secondo cui il riconoscimento – fatta salva un’incapacità fisica – avviene attraverso la firma. L’idea che «il vincolo si costituisca solo con la firma» probabilmente è molto diffusa anche tra la popolazione svizzera (Uni LU). Va preservato il carattere simbolico della celebrazione dell’atto pubblico. La firma dell’atto da parte del pubblico ufficiale deve essere mantenuta quale requisito previsto dal diritto federale per gli atti pubblici redatti su supporto cartaceo; si tratta di un elemento chiave, soprattutto ai fini della garanzia della certezza del diritto (FNS). Non deve essere lasciata al diritto cantonale la facoltà di richiedere alle parti la firma dell’atto, poiché questo determinerebbe regolamentazioni differenti (SSURF). La presunzione legale di cui all’articolo 9 CC potrebbe essere più facilmente annullata in caso di mancanza della firma delle parti (JU). Qualsiasi atto pubblico deve contenere necessariamente la firma delle parti, salvo che una parte non sia in grado di firmare (NW). La rinuncia alla firma autografa contrasta con il diritto federale perché la proposta è incompatibile con le disposizioni esaustive del diritto federale in materia di prescrizioni di forma di cui agli articoli 13–15 CO concernenti il requisito della forma scritta semplice (FSN).

La firma delle parti è anche in linea con il concetto della celebrazione degli atti pubblici prevista dal CC, soprattutto se si pensa che i testamenti e i contratti successori aventi la forma di atto pubblico vengono sottoscritti dai soggetti disponenti, addirittura in presenza di testimoni (NPBS).

In particolare nelle procedure con celebrazione separata dell’atto, la firma autografa di tutte le parti è un elemento irrinunciabile, riconosciuto nella prassi giuridica, attestante che effettivamente tutte le parti hanno preso conoscenza del contenuto dell’atto in presenza del notaio, approvandolo mediante l’apposizione della loro firma (NBS).

Nel caso in cui venga introdotto l’atto in forma elettronica, sarebbe opportuno prevedere almeno una firma digitale delle parti onde evitare il rischio di contestazioni e falsificazioni (NPBS).

Precisazioni specifiche

Nel capoverso 2 va inclusa una precisazione secondo cui le parti all’atto dichiarano «nell’atto» se la bozza dell’atto stesso corrisponde alle loro intenzioni. Si potrebbe eventualmente aggiungere anche una seconda frase: «Il en est fait mention dans l'acte» («Se ne fa menzione nell’atto») (Uni NE).

Sebbene il principio dell’unitarietà dell’atto pubblico, sancito dall’articolo 55j AP tit. fin. CC, statuisca che la firma dell’atto da parte del pubblico ufficiale è parte della procedura di documentazione, si ritiene opportuno integrare il capoverso 3 indicando che il pubblico ufficiale è tenuto a sottoscrivere l’atto dinanzi alle parti (LU).

Oltre alla data, nel capoverso 3 deve essere indicato anche il luogo di celebrazione (AG).

L’identità del pubblico ufficiale deve risultare in modo chiaro e incontrovertibile dall’atto stesso. Il capoverso 3, seconda frase, va pertanto integrato come segue: «Essa contiene inoltre il cognome e uno dei nomi del pubblico ufficiale [...]» (SG).

Procedura di rettifica

Questa normativa impedisce l’attuazione della procedura di rettifica semplificata in vigore in alcuni Cantoni (Unil).