Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 20Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

La normativa proposta è incostituzionale poiché la competenza legislativa in materia di obbligo del segreto non rientra nella competenza della Confederazione nel settore del diritto civile (FSN).

Capoverso 1

L’utilizzo del termine «parte coinvolta», non definito a norma di legge, è inopportuno (LU).

Capoverso 2

La disposizione è lacunosa; in particolare al numero 1 manca l’esonero dal segreto professionale da parte dell’autorità di vigilanza (BS, FR, SZ).

Il numero 3 va integrato come segue: l’obbligo del segreto non sussiste quando «il pubblico ufficiale è tenuto per legge a comunicare i fatti alle autorità o a terzi» (SZ). Per motivi di certezza del diritto vanno ad esempio disciplinati i casi principali in cui il pubblico ufficiale è tenuto per legge a comunicare i fatti alle autorità (USS).

L’obbligo del segreto non deve entrare in conflitto con l’obbligo di informazione. Va esplicitamente indicato che l’obbligo del segreto si applica solo nei confronti di terzi; la sola presenza di una determinata persona potrebbe impedire a una parte di porre domande critiche. È pertanto indispensabile integrare il testo come segue:

«l’obbligo del segreto non sussiste:

(nuova frase) tra le parti direttamente coinvolte nella celebrazione dell’atto pubblico» (USC).

Capoverso 3

Va precisata la definizione di «ausiliario» (BE).

4.10 Procedura principale. Procedura di documentazione (art. 55i) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, OW, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, AR, FR, GE, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

Nell’ambito della procedura principale le parti non possono essere costrette a rileggere la bozza dell’atto negoziata nel corso della procedura preliminare. Di norma i contraenti si limitano a confrontare brevemente la bozza con il futuro atto originale, confidando che il pubblico ufficiale non li ponga di fronte a situazioni inaspettate. I tempi della procedura principale risultano di conseguenza estremamente ridotti. Piuttosto che affermare, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, una visione «superata» della procedura principale è auspicabile una regolamentazione «attuale» della procedura di documentazione (AR).

Secondo il titolo marginale, questa disposizione si applica solo agli «atti negoziali». Qualora con questa definizione si vogliano intendere le dichiarazioni di volontà, allora la costituzione di una cartella ipotecaria è equiparabile ad un atto negoziale. Deve pertanto essere data lettura del documento al creditore pignoratizio o il creditore deve avere la possibilità di leggere il documento in proprio. Tutte le altre procedure di celebrazione dell’atto pubblico, previste dalle disposizioni normative in materia di cartelle ipotecarie, che prescindono dall’obbligo di partecipazione del creditore pignoratizio, sarebbero di conseguenza inammissibili (FSN).