Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Qualora sia la Confederazione stessa a definire la procedura principale per la celebrazione di atti negoziali, non è sufficiente che fissi, in relazione agli obblighi professionali, solo requisiti minimi incompleti e poco chiari. In tal modo si perde una disciplina coerente dei requisiti formali nella celebrazione degli atti pubblici, cosa che compromette in misura intollerabile la certezza del diritto in relazione agli atti negoziali documentati (Uni BE).

Manca una normativa che disciplini il caso in cui l’impedimento di una parte ostacola la normale esecuzione della procedura principale (TI).

Capoverso 1

La lettura ad alta voce e la lettura in proprio sono equiparate, ma non viene definito se si tratti di una libertà di scelta prevista dagli ordinamenti procedurali cantonali o lasciata alla decisione delle parti (FSN).

La scelta della lettura in proprio va indicata prima della lettura ad alta voce. In molti Cantoni la lettura in proprio rappresenta la forma più diffusa di celebrazione degli atti pubblici. Alla lettura ad alta voce si ricorre solo su espressa richiesta delle parti o quando questa complessa forma procedurale è ritenuta obiettivamente necessaria. In alcuni Cantoni che adottano la procedura di celebrazione dell’atto pubblico con lettura ad alta voce si preferisce, in caso di atti complessi, applicare la procedura federale prevista dall’articolo 499 segg. piuttosto che la procedura cantonale, al fine di evitare la lettura ad alta voce (Inspektorat ZH).

Sarebbe inoltre opportuno verificare se sia eventualmente sufficiente che il pubblico ufficiale renda noto alla parte il contenuto dell’atto nella forma più opportuna (BN).

Se una normativa cantonale che prescrive la sola lettura ad alta voce da parte del pubblico ufficiale fosse ritenuta incompatibile con il diritto federale, la qualità della procedura di documentazione ne risentirebbe enormemente (Unil).

A integrazione di tali disposizioni si deve prevedere che il contenuto di un atto possa essere comunicato anche attraverso altre modalità alle persone con compromesse capacità sensoriali, che non sono in grado di leggere in proprio l’atto, né di conoscerne il contenuto attraverso l’ascolto (FSA). Per quanto riguarda le cosiddette procedure «straordinarie» occorre rimandare in ogni caso al diritto cantonale (Unil).

Organizzazione non discriminatoria della procedura di celebrazione dell’atto pubblico

Specificare nei commenti semplicemente che si tratta di «procedure straordinarie» non assicura un accesso non discriminatorio alla celebrazione degli atti pubblici. Per molte persone non udenti, la lettura in proprio non è sufficiente quando si trovano dinanzi documenti complessi. In particolare, le persone la cui lingua madre è costituita dalla lingua dei segni, hanno grandi difficoltà a comprendere testi scritti molto complessi. La regolamentazione della procedura va pertanto integrata come segue:

«Se la lettura in proprio non assicura che le persone non udenti comprendano correttamente il contenuto della bozza dell’atto, occorre richiedere l’intervento di un interprete di lingua dei segni a spese delle autorità».

In alternativa va inserito il seguente capoverso:

«La procedura di celebrazione dell’atto pubblico deve essere adeguata, di caso in caso, alle specifiche esigenze delle persone con disabilità» (EH).

Il termine tedesco «Urkundspartei» non va reso in francese con «parties à la procécure» ma con le definizioni più pertinenti di «parties à l'acte», «parties» o «comparants» e (Uni GE).

Capoversi 2 e 3

«Dichiarazione» e «approvazione»

Il capoverso 2 prescrive che le parti «dichiarino» se la bozza dell’atto corrisponde alle loro intenzioni, mentre il capoverso 3 prosegue con l’«approvazione» a cura delle parti. Ci si chiede se la dichiarazione di cui al capoverso 2 si differenzi dall’approvazione del capoverso

3. I due paragrafi devono essere formulati come segue: