Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
La situazione si fa critica nel caso in cui una violazione dell’obbligo di ricusazione non determina l’invalidità dell’atto; andrebbe eventualmente previsto l’annullamento giudiziario entro un termine di legge limitato (Unil).
Capoverso 1
La definizione di «parte coinvolta» va precisata nel testo della legge o nel messaggio, per chiarire se, oltre ai contraenti, anche una terza «parte coinvolta», ad esempio il coniuge che ai sensi dell’art. 169 CC è tenuto a esprimere il proprio consenso, possa essere considerata tale (ZG).
Poiché le parti suppongono che il pubblico ufficiale operi con la massima neutralità e autonomia, nel testo va citato esplicitamente il concetto di «autonomia» (USC).
Capoverso 2
Potere legislativo dei Cantoni
Se i requisiti federali minimi sono sanciti per legge, è indispensabile che i Cantoni sappiano quali poteri legislativi sono loro ancora attribuiti e quali no. La presente disposizione solleva a tal proposito dei dubbi riguardo al «carattere esaustivo» del diritto federale – oltre a quello dell’obbligo di celebrare l’atto pubblico di cui all’articolo 55d AP tit. fin. CC. Va accolta la disposizione federale sull’imparzialità, di cui all’articolo 55f capoverso 1 AP tit. fin. CC. Più difficile è capire come definire le eccezioni a tale disposizione, ossia l’obbligo di ricusazione di cui all’articolo 55f capoverso 2 AP tit. fin. CC: interpretando la legge federale o attraverso le regolamentazioni cantonali? Volendo rinunciare a una regolamentazione federale dettagliata, dovranno allora essere i Cantoni a definire le singole eccezioni; va specificata con maggiore chiarezza la ripartizione delle rispettive competenze, ad esempio con la seguente formulazione:
«I Cantoni stabiliscono in quali casi il pubblico ufficiale è tenuto a rifiutare di celebrare un atto pubblico» (Uni LU).
Concretizzazione da parte del legislatore federale
La disciplina del concetto di ricusazione è assolutamente lacunosa; numerose disposizioni del diritto federale – segnatamente l’articolo 10 della legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), concernente l’obbligo di ricusazione, e l’articolo 8 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), concernente l’incompatibilità personale – sono invece più precise. La presente normativa deve ispirarsi alle disposizioni citate (Uni NE).
I motivi di ricusazione vanno regolamentati singolarmente e in maniera esaustiva (BE). Il legislatore federale deve stabilire quali norme sulla ricusazione sono applicabili o disciplinare autonomamente questa materia. Sarebbe anche ipotizzabile un richiamo alle disposizioni sulla ricusazione contemplate nel CPC (SZ). La legge deve stabilire in che relazione si trovano il presente capoverso 2 e le normative federali sulla ricusazione sancite dall’articolo 503 CC o le disposizioni del diritto cantonale in materia. Qualora non sia possibile delineare un quadro normativo chiaro, sarà indispensabile una disciplina federale in materia di ricusazione (FSA).
È necessario concretizzare il concetto di «persone vicine» (JU; FSA), e ciò attraverso il diritto cantonale (NE). I termini «coinvolgimento» e «coinvolgimento personale» devono essere definiti con maggiore precisione nella legge (SZ; FSA) o nel messaggio (SZ).
4.8 Obbligo di verità (art. 55g) Approvazione
La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, SSURF).
Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.
La disposizione va in effetti sintetizzata in una frase: