Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

discrepanze ed eliminarle. Nell’interesse della certezza del diritto, le parti devono pretendere di comparire personalmente dinanzi al pubblico ufficiale almeno in occasione della procedura principale o di potersi far rappresentare da un sostituto. La gestione amministrativa della celebrazione separata solleva inoltre diversi dubbi in merito, ad esempio, alla determinazione di congrui termini tra le procedure di documentazione, all’iter procedurale in caso di mancata comparizione e alla possibilità per il pubblico ufficiale di stralciare definitivamente un negozio giuridico (ZH).

Occorre abolire la possibilità di celebrazione separata dell’atto (NE, SH) o al massimo delegare la relativa competenza legislativa ai Cantoni (SH, ZH; Uni LU), in quanto essa crea una condizione di incertezza giuridica (NE). La celebrazione separata va respinta perché si pone in rapporto poco chiaro con il vincolo tra l'offerente e la sua proposta di cui all'art. 3 segg. CO ed è in contrasto con l’esercizio univoco dell’obbligo di fornire informazioni giuridiche secondo l’articolo 55e AP tit. fin. CC. Qualora il legislatore federale voglia comunque mantenere la possibilità della celebrazione separata dell’atto nei Cantoni in cui fino a quel momento era ammessa, occorrerà definire la competenza legislativa del Cantone come segue:

«I Cantoni sono autorizzati a prevedere, per motivi gravi, la possibilità di celebrare separatamente gli atti con ciascuna parte» (Uni LU).

4.12 Applicazione della procedura federale invece che cantonale (55k) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.

Sostanzialmente la norma va accolta con favore ma in pratica avrebbe conseguenze irrilevanti (FSN, Unil).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, BS, FR, GE, GL, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSA, USC, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil), in quanto non esiste alcuna esigenza pratica che la giustifichi (FSA).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

L’ammissibilità di più forme complica la procedura (USC). Eventualmente è necessaria una riformulazione che riesca a esprimere senso e scopo in maniera più chiara; se il pubblico ufficiale deve poter scegliere ad ogni celebrazione tra l’impiego della procedura cantonale e quella federale, occorre rinunciare alla disposizione (ZH).

4.13 Nullità dell’atto (art. 55l) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USC, USS, USAM, SV).

Accoglimento espresso inoltre da: Häusermann.

In ogni caso, si pone la domanda, se – almeno nei casi contemplati nei numeri 2 e 3 – la migliore conseguenza giuridica non sia rappresentata dall’invalidità anziché dalla nullità, e ciò in analogia con l’articolo 520/520a CC in combinato disposto con l’articolo 55k AP tit. fin. CC (SH).