Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
«Il pubblico ufficiale celebra l’atto pubblico conformemente al vero e in modo chiaro» (ZH).
Proposte di modifica
Il titolo marginale è incompleto poiché obbligo di verità e obbligo di chiarezza non sono la stessa cosa e hanno finalità diverse. Ne consegue la necessità di riformulare il testo come segue: «6. Obbligo di verità e di chiarezza». Ci si potrebbe anche chiedere se il capoverso 2 (vale a dire «Celebra l’atto pubblico in modo chiaro») sia effettivamente indispensabile (Uni NE).
Rigetto
La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).
Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Il trattamento indifferenziato dell’obbligo di verità ha conseguenze inaccettabili soprattutto perché la normativa non consente di esaminare separatamente dichiarazioni di volontà e attestazioni notarili (FSN).
Sussiste il rischio che la regolamentazione minima proposta determini un livellamento verso il basso dei requisiti di numerose norme cantonali (Unil).
Capoverso 1
L’obbligo di verità proposto dalla normativa non è formulato in modo sufficientemente ampio, perché consente la certificazione di fatti che il notaio si limita a presumere che corrispondano al vero. Il pubblico ufficiale è tenuto però a certificare solo dichiarazioni di volontà e fatti che, come prescritto dalla legge, ha personalmente constatato (BE, NE).
La seconda frase («In particolare, nell’atto pubblico non procede a constatazioni che sa essere false») scaturisce dall’obbligo di verità affermato nella prima frase e, non avendo un significato a sé, deve essere cancellata (NE, ZH).
4.9 Obbligo del segreto (art. 55h) Approvazione
La normativa proposta è accolta (AG, BL, GR, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni LU, SSURF).
Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.
Rigetto
La normativa proposta è respinta (AI, GE, GL, JU, NE, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil, Uni NE).
Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
Considerato che non si può non distinguere – a seconda della forma di notariato – tra segreto d’ufficio nel notariato pubblico e segreto professionale nel notariato privato, va qui affermato solo il principio dell’obbligo del segreto. Spetta al diritto cantonale disciplinare più dettagliatamente la materia (NE).
È doverosa un’armonizzazione con l’articolo 321 CP concernente la violazione del segreto professionale (JU; Uni NE). La normativa proposta non è conforme alla disposizione sulla violazione del segreto d’ufficio e del segreto professionale sancita dal codice penale (VD; FSN, Unil). Si dovrebbe inoltre uniformare l’obbligo del segreto in capo al pubblico ufficiale e l’obbligo del segreto professionale assoluto sancito nell’articolo 13 capoverso 1 della legge sugli avvocati (RS 935.61) (VD; Unil).