Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Occorre necessariamente tenere conto delle peculiarità di ciascun Cantone. Sia nei notariati pubblici che nei Cantoni che si avvalgono di forme miste di notariato è consuetudine, soprattutto per gli atti pubblici relativi a diritti immobiliari reali e obbligatori, incaricare della celebrazione degli atti pubblici persone che non dispongono di una formazione accademica o scientifica. Queste persone posseggono comunque una solida formazione pratica e teorica (il conferimento del potere di celebrare gli atti pubblici concernenti diritti immobiliari reali e personali annotabili è subordinato in particolare al superamento di un esame professionale. La commissione tecnica d’esame è nominata dal Tribunale d’appello; le necessarie conoscenze teoriche vengono acquisite mediante la frequenza di corsi professionali cantonali della durata di tre anni). Questo sistema – che peraltro è operativo da decenni nel Cantone di Zurigo – ha dimostrato di essere valido sia dal punto di vista oggettivo che nei confronti della clientela e deve pertanto poter continuare a costituire la base di numerosi negozi giuridici standardizzati (Inspektorat ZH).

Nel messaggio va messo in evidenza che il concetto di «formazione» non è da intendersi secondo la legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10) (AG).

Proposte di modifica

Emanazione di una normativa nazionale invece della delega dei poteri ai Cantoni

La delega dei poteri ai Cantoni non è opportuna; è indispensabile definire uno standard minimo per la formazione dei notai che sia valido sull’intero territorio nazionale (BE, OW), prevedendo una formazione accademica di base, seguita da un praticantato (BE) o una formazione specifica con un congruo praticantato presso uno studio notarile e un esame adeguato (SZ).

Con il mutuo riconoscimento degli atti pubblici si pone anche il problema della formazione professionale. È opportuno fissare criteri univoci, comunque nel rispetto del diritto dei Cantoni di definire i requisiti necessari per acquisire il potere di celebrare gli atti pubblici (LU). La disposizione potrebbe essere integrata come segue:

«Les cantons déterminent les modalités d'accès à la profession» (Uni NE)

(«I Cantoni stabiliscono le modalità d’accesso alla professione»).

Vanno concretizzati i requisiti relativi a una formazione sufficiente dei pubblici ufficiali rogatori (BL, GL), ad esempio con la formulazione «È considerata formazione sufficiente...» (BL).

In particolare per quanto attiene all’introduzione dell’atto in forma elettronica è fondamentale fissare le linee guida per la formazione, attribuendo al Consiglio federale, mediante l’aggiunta di un secondo capoverso, la corrispondente competenza di emanare ordinanze (FSA).

Formazione scientifica

La libera circolazione degli atti pubblici presuppone che tutti i pubblici ufficiali rogatori operanti sul territorio svizzero dispongano di una formazione professionale qualitativamente superiore (BE, OW). Non è ben chiaro come i notai privi di formazione accademica possano in futuro soddisfare i requisiti sempre più severi richiesti in merito al possesso di conoscenze giuridiche (BS; SSURF). La rinuncia al requisito della formazione universitaria è singolare (GE); occorre richiedere un Master of Law (JU). Il requisito della formazione sufficiente presuppone che il pubblico ufficiale disponga di ottime conoscenze giuridiche (NW).

Requisito dell’esame

Poiché la sola frequenza di un corso di formazione non è sufficiente, la disposizione va integrata inserendo un secondo capoverso:

«2 I pubblici ufficiali rogatori acquisiscono la necessaria abilitazione con il superamento di un esame» (ZG).