Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine

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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151

Il messaggio deve in particolare chiarire se la norma da codificare può continuare ad essere utilizzata quale ausilio per l’interpretazione (OW).

Proposte di modifica

Poiché le disposizioni più dettagliate vanno disciplinate con un’ordinanza, occorre integrare la norma con un capoverso 2:

«2 Il Consiglio federale, in base alle disposizioni che seguono, emana un’ordinanza contenente le prescrizioni minime inerenti l’iter procedurale, la lingua, la formazione e il perfezionamento professionale dei pubblici ufficiali rogatori, la vigilanza, il contenuto e la forma degli atti pubblici» (USC).

La disposizione potrebbe essere integrata con un capoverso 2 del seguente tenore:

«Les cantons fixent les modalités de rémunération des officiers publics» (Uni NE)

(«I Cantoni stabiliscono le modalità di remunerazione dei pubblici ufficiali»).

L’articolo 55a AP tit. fin. CC concernente le norme dei Cantoni e l’articolo 55c AP tit. fin. CC sugli atti pubblici in lingua straniera devono essere riuniti (nell’articolo 55a AP tit. fin. CC (ZH).

Rigetto

La normativa proposta è respinta (AI, FR, GE, GL, JU, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).

Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.

La norma lascia intendere che la competenza legislativa rimane immutata. In realtà i «requisiti minimi» annullano l’ormai collaudata ripartizione delle competenze (FSN). È difficile tracciare un confine tra «requisiti minimi» e «modalità di celebrazione degli atti pubblici» (FNS).

I requisiti federali minimi previsti dall’avamprogetto sono molto meno precisi rispetto al diritto del Cantone di Berna (BN).

I Cantoni possono emanare norme integrative delle disposizioni federali, cosa che è comunque difficile poiché è disponibile unicamente la sanzione del diritto disciplinare (Unil).

L’articolo 55l AP tit. fin. CC disciplina in maniera esaustiva i casi in cui l’atto pubblico non si realizza. Ciò significa, in definitiva, che l’atto pubblico si può ritenere sempre costituito a condizione che non venga violata una delle disposizioni di cui ai numeri 1–3 della citata norma. Di fatto ne consegue che disposizioni cantonali di ampia portata vengono ridotte a mere prescrizioni d’ordine che possono avere unicamente conseguenze sul piano disciplinare o patrimoniale (Inspektorat ZH).

4.3 Formazione dei pubblici ufficiali rogatori (art. 55b) Approvazione

La normativa proposta è accolta (AR, AG, GR, NE, NW, SG, SH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, USC, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE).

Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann, Inspektorat ZH.

I Cantoni sono liberi di definire i requisiti concernenti la formazione, potendo in tal modo rispondere alle esigenze dei diversi sistemi – notariato pubblico, notariato privato e forme miste; in particolare, nei Cantoni in cui le norme sugli atti pubblici sono associate, in taluni settori, al titolare di una carica, sarebbe eccessivo pretendere il possesso di una formazione scientifica (AR). I requisiti minimi relativi alla formazione dei pubblici ufficiali rogatori non devono ridursi a un codice deontologico dei giuristi. In molti settori dell’economia, i percorsi di formazione e perfezionamento sono diventati più facilmente accessibili a chi proviene da altri settori economici; occorre quindi garantire che questa opportunità sia offerta anche ai notai (USC).