Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/51: Codice civile (Modifica concernente gli atti pubblici) · 47 pagine
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Riferimento/dossier n: COO.2180.104.7.32928 / 462/2012/00151
Perfezionamento
Sarebbe opportuno vagliare la possibilità di emanare una regolamentazione federale del perfezionamento professionale (FR). Accanto alla formazione occorre prevedere anche prescrizioni minime in ordine al perfezionamento professionale; il Consiglio federale deve emanare una normativa in tal senso (USC).
Rigetto
La normativa proposta è respinta (AI, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).
Rigetto espresso inoltre da: BN, BNV, CP, IGS, NBS, NPBS, ONT, PLR VD, Vischer, WNV.
La presente disposizione è superflua, tanto più che la definizione di «formazione sufficiente» non prevede alcuna prescrizione in merito alla formazione minima e non è comunque possibile stabilire requisiti concreti univoci (ZH; Unil).
Il contenuto della disposizione resta vago, tanto che è difficile valutarne la portata, e la certezza del diritto invece che migliorata ne risulta compromessa (NPBS).
Ne consegue che la normativa determina un forte livellamento verso il basso (FSN, Unil).
La Confederazione non ha alcuna competenza legislativa in questo settore del diritto pubblico cantonale (VD; FSN, Unil); la formazione dei pubblici ufficiali rogatori non è essenziale ai fini dell’applicazione univoca del diritto federale (VD).
4.4 Atti pubblici in lingua straniera (art. 55c) Approvazione
La normativa proposta è accolta (AG, BL, BS, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, ZG, ZH; PEV, PS, UDC; economiesuisse, FSA, USS, USAM, SV, Uni LU, Uni NE, SSURF).
Accoglimento espresso inoltre da: CNN, Häusermann.
La disposizione deve naturalmente essere inserita come capoverso 2 nell’articolo 55a AP tit. fin. CC concernente le norme dei Cantoni (ZH).
Proposte di modifica
La disposizione deve essere integrata come segue:
«Les cantons règlent l'établissement des actes authentiques dans une langue étrangère que l'officier public maîtrise»
(«I Cantoni disciplinano la redazione di atti originali in una lingua straniera che il pubblico ufficiale padroneggia»).
Il ricorso a un traduttore comporta infatti problemi di ordine pratico, eleva i costi e rallenta la procedura (GE).
La disposizione va formulata come segue:
«Il Cantone stabilisce in quale lingua deve essere redatto l’atto pubblico».
Se le parti non comprendono la lingua dell’atto, si deve richiedere l’intervento di un traduttore. Il pubblico ufficiale deve, al contrario, necessariamente padroneggiare la lingua in cui è redatto l’atto (SO).
Gli atti pubblici non possono essere redatti in una lingua qualsiasi, bensì in una delle lingue nazionali o in inglese. In ciascun Cantone devono quindi essere ammesse tutte le lingue nazionali svizzere e l’inglese (USC).
Rigetto
La normativa proposta è respinta (AI, FR, GL, SO, TG, TI, UR, VD, VS; PPD, PLR; FSN, FNS, Uni BE, Uni GE, Unil).