Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/52: Modifica dell'ordinanza 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) (Statuto di ballerina di cabaret) · 21 pagine
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1 Proposta abolizione dello statuto di artista di cabaret
1.1 Situazione iniziale
Lo statuto di ballerina di cabaret per cittadine di Stati terzi esiste da ormai oltre 40 anni. La disciplina vigente risale al 1995. Lo statuto è stato creato per proteggere le ballerine di cabaret dallo sfruttamento. Rappresenta una deroga nell’ambito dell’ammissione di manodopera non qualificata proveniente da Stati terzi. L’Ufficio federale della migrazione (UFM) è competente per la definizione dello statuto, la cui attuazione compete ai Cantoni.
Dello statuto si è dibattuto a fondo per l’ultima volta in occasione dell’elaborazione della leg-
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ge federale sugli stranieri (LStr) , negli anni 2000-2005. In tale occasione, in seno al Parlamento era stato rilevato il basso livello di qualifica professionale delle ballerine di cabaret. In virtù di un’applicazione sistematica del modello d’ammissione binario (libera circolazione delle persone per i cittadini UE/AELS vs. ammissione di cittadini di Stati terzi), non sarebbe possibile ammettere queste persone in Svizzera. La LStr, entrata in vigore il
1° gennaio 2008, lascia tuttavia al Consiglio federale la possibilità di mantenere la disciplina a livello di ordinanza giacché il suo effetto nel tutelare le donne dallo sfruttamento è stato ritenuto preponderante rispetto ad altre considerazioni. L’UFM ha ottenuto il mandato di vagliare periodicamente lo statuto sotto il profilo della reale tutela dallo sfruttamento.
Oggi è possibile ammettere in Svizzera ballerine di cabaret provenienti da Stati terzi in virtù dell’articolo 34 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)2. Le ballerine di cabaret sono persone che si spogliano parzialmente o completamente nel corso di esibizioni accompagnate da musica nell’ambito di spettacoli. L’età minima per essere ammesse in qualità di ballerine provenienti da Stati non membri dell’UE/AELS corrisponde a 20 anni. Le ballerine possono soggiornare in Svizzera ed esercitare la loro attività per al massimo 8 mesi nell’arco di 12 mesi. I permessi di lavoro sono rilasciati entro la competenza cantonale.
Dopo la sua ultima verifica periodica, l’UFM è giunto alla conclusione che lo statuto non garantisce più l’efficacia protettiva per il quale è stato creato. La verifica si è fondata su diverse indagini di polizia e sull’esperienza dei Cantoni. Nonostante l’elevato livello di regolamentazione a livello di istruzioni, i rapporti di lavoro delle ballerine di cabaret sono complessivamente precari. In molti casi sono incassate pigioni eccessive, non vengono rispettati gli orari di lavoro e di riposo, sono versati salari insufficienti e gli importi dedotti dal salario per i contributi delle assicurazioni sociali e per l’imposta alla fonte non sono versati a chi di dovere. Spesso le ballerine di cabaret sono costrette dai datori di lavoro a incitare i clienti al consumo di alcol. Trattasi di un’attività vietata e non prevista dal contratto di lavoro. Anche la prostituzione è molto diffusa in questi ambienti, nonostante la legge lo vieti espressamente. A fronte di queste costatazioni, cresce anche il rischio di tratta di esseri umani. Il settore è difficilmente controllabile, sia per l’elevato onere che pertinenti controlli rappresenterebbero dal punto di vista delle finanze e delle risorse, sia perché gli abusi sono difficili da portare alla luce.
La Svizzera è l’unico Stato ad applicare questo statuto, il che la rende oggetto di regolari critiche a livello internazionale (ONU, Consiglio d’Europa, USA, Stati d’origine delle ballerine,
p. es. Ucraina, Brasile e Repubblica Dominicana). Le rappresentanze svizzere all’estero sono spesso confrontate con il rimprovero secondo cui la Svizzera praticherebbe una forma di sfruttamento con il sostegno dello Stato. In sintesi si può affermare che lo statuto non produce più l’efficacia protettiva voluta dal Legislatore. Il 15 giugno 2012, il Consiglio federale ha pertanto avviato una consultazione in merito alla sua abolizione.
1 RS 142.20
2 RS 142. 201