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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine
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Articoli 27, 34 e 35
Abrogati
Art. 36 Disposizioni transitorie
1 Le autorizzazioni all’esercizio di un laboratorio di verificazione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:
a. fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012;
b. fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell’autorizzazione sia precedente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capoverso 3.
2 Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è regolato dall’articolo 25 capoverso 3.
3 L’autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificazione che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione del 15 febbraio 200620.
Art. 37 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
… In nome del Consiglio federale svizzero
La Presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova
20RU 2006 1643
PROGETTO, 12.07.12