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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine

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Articoli 27, 34 e 35

Abrogati

Art. 36 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni all’esercizio di un laboratorio di verificazione rilasciate in virtù del diritto previgente conservano validità:

a. fino al decorrere del termine ivi previsto, qualora questo sia successivo al 31 dicembre 2012;

b. fino al 31 dicembre 2013, qualora la scadenza dell’autorizzazione sia precedente o uguale al 31 dicembre 2012; fanno eccezione i casi di cui al capoverso 3.

2 Il prolungamento delle autorizzazioni oltre la data di scadenza di cui al capoverso 1 è regolato dall’articolo 25 capoverso 3.

3 L’autorizzazione non è prolungabile ai sensi del capoverso 1 lettera b per quei laboratori di verificazione che sono stati autorizzati dall’Ufficio federale di metrologia con scadenza precedente o uguale al 31 dicembre 2012 nell’ambito dell’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza sui laboratori di verificazione del 15 febbraio 200620.

Art. 37 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

… In nome del Consiglio federale svizzero

La Presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf La Cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

20RU 2006 1643

PROGETTO, 12.07.12