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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine

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Art. 25 Rilascio e revoca dell’autorizzazione

1 Il METAS esamina la domanda e rilascia l’autorizzazione.

2 L’autorizzazione stabilisce in particolare:

a. il campo d’attività del laboratorio di verificazione;

b. il nome del titolare del laboratorio di verificazione;

c. il nome del capo del laboratorio di verificazione e quello del suo sostituto;

d. il raggio d’azione assegnato;

e. i locali d’esame;

f. i metodi d’esame;

g. gli strumenti d’esame e i campioni nonché le prescrizioni del loro esercizio e della loro manutenzione;

h. i termini per i controlli successivi e la taratura dei campioni;

i. le prescrizioni sulla verbalizzazione dei dati nell’ambito delle verificazioni;

j. le prescrizioni sulla stesura dei certificati di verificazione;

k. gli emolumenti di verificazione e la parte dell’emolumento da devolvere al METAS, sempre che questi non siano definiti nell’ordinanza del 23 novembre 200512 sugli emolumenti di verificazione;

l. l’identificazione ai sensi dell’allegato 6 punto 2.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione13;

m. le prescrizioni sull’emanazione di decisioni.

3 L’autorizzazione ha una durata limitata a un massimo di cinque anni. Se non viene disdetta in osservanza del termine di cui al capoverso 4, dopo la decorrenza del termine originario viene prolungata di un anno alla volta.

4 L’autorizzazione può essere disdetta in qualsiasi momento dal laboratorio di verificazione o dal METAS col preavviso di un anno.

5 Il METAS adegua l’autorizzazione al mutare delle circostanze.

6 Sospende o revoca l’autorizzazione, se le condizioni non sono più adempite oppure se le prescrizioni non vengono rispettate.

Art. 26 Doveri del titolare del laboratorio di verificazione

1 Il titolare del laboratorio di verificazione è responsabile dell’esercizio del laboratorio stesso.

2 Richiede al METAS di nominare il capo del laboratorio di verificazione e disciplina la sua supplenza.

3 Si porta garante che l’attività di verificazione sia eseguita in Svizzera.

12 RS 941.298.1

13 RS 941.210

PROGETTO, 12.07.12