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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine
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a. emanazione di direttive nei confronti degli uffici e dei laboratori di verificazione;
b. assistenza e ispezione degli uffici e dei laboratori di verificazione;
c. fornitura di consulenza e istruzioni al personale di uffici e laboratori di verificazione;
d. controllo dei campioni, degli strumenti d’esame e delle apparecchiature di uffici e laboratori di verificazione;
e. vigilanza sulla correttezza delle verificazioni effettuate dai laboratori, tramite controlli a campione sugli strumenti di misurazione;
f. esame delle relazioni annuali presentate dai Cantoni e dai laboratori di verificazione.
Art. 18 Programma di definizione delle priorità in materia di controlli
successivi e vigilanza
1 Il DFGP elabora annualmente su richiesta del METAS un programma in cui si definiscono le priorità nell’ambito delle attività di controllo successivo e di vigilanza del METAS.
2 Il METAS presenta annualmente al DFGP una relazione in merito all’attuazione del programma citato e all’esecuzione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione9.
Art. 19 Formazione e perfezionamento
1 Il METAS organizza corsi di formazione e di perfezionamento professionale.
2 La frequenza ai corsi di cui al capoverso 1 è gratuita per i verificatori di nomina cantonale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2.
Art. 20 Assistenza amministrativa
Il METAS può esigere che l’Amministrazione delle dogane gli comunichi, per un periodo determinato, l’importazione di determinati strumenti di misurazione.
Art. 21 Assistenza amministrativa internazionale
Con riferimento alla legge sulla metrologia, il METAS è competente per l’assistenza amministrativa internazionale nell’ambito dell’articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199510 sugli ostacoli tecnici al commercio.
9 RS 941.210
10RS 946.51
PROGETTO, 12.07.12