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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine
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4 Il laboratorio di verificazione può, col consenso del METAS, riconoscere i risultati d’esame di laboratori esterni (svizzeri ed esteri).
5 I laboratori di verificazione devono informare immediatamente e senza esserne richiesti il METAS di qualsiasi cambiamento che riguardi le condizioni dell’autorizzazione.
6 Il METAS ha facoltà di obbligare i titolari dei laboratori di verificazione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 27 Compiti e doveri del capo del laboratorio di verificazione
1 Il capo del laboratorio di verificazione è responsabile delle verificazioni e delle altre procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione.
2 Deve impegnarsi per iscritto a dirigere il laboratorio in conformità con le prescrizioni e a non impiegare i campioni e gli strumenti d’esame in modo abusivo.
Art. 28 Requisiti professionali
1 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono avere conoscenze professionali sufficienti in corrispondenza della loro attività e conoscere le basi legali e le norme tecniche.
2 Il capo e il personale del laboratorio di verificazione devono eseguire coscienziosamente e con la dovuta competenza i propri compiti.
3 Il METAS ha facoltà di obbligare i capi e il personale dei laboratori di verificazione a frequentare corsi di formazione e perfezionamento.
Art. 29 Segreto professionale
Il titolare, il capo e il personale del laboratorio di verificazione sono tenuti, salvo nei confronti del METAS, al segreto professionale riguardo a tutte le informazioni di cui hanno avuto conoscenza nell’esercizio dei compiti loro assegnati nell’ambito della presente ordinanza.
Art. 30 Mandato sull’esecuzione dei controlli successivi
1 Il METAS può incaricare laboratori di verificazione dell’esecuzione dei controlli successivi in conformità all’articolo 12 della legge sulla metrologia.
2 Vi deve essere la garanzia che i compiti assegnati vengano svolti in modo indipendente e imparziale.
3 Il METAS disciplina l’estensione dell’attività, il raggio d’azione e l’indennizzo.
Art. 31 Procedura e rimedi giuridici
1 La procedura giudiziaria è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 196814.
14 RS 172.021
PROGETTO, 12.07.12