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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine
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d. strumenti per pesare;
e. apparecchi di misurazione di liquidi diversi dall’acqua;
f. strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione.
Art. 4 Organizzazione dell’esecuzione
1 I Cantoni designano l’autorità cantonale competente per la vigilanza sulla metrologia (autorità di vigilanza).
2 I Cantoni organizzano l’esecuzione. Per adempiere i compiti di cui all’articolo 7, designano l’organismo specializzato (ufficio di verificazione) e i verificatori.
3 I Cantoni determinano la competenza territoriale (circondari di verificazione).
4 Con riserva dell’autorizzazione del METAS, i Cantoni hanno facoltà di costituire unitamente ad altri Cantoni regioni comuni di esecuzione o di vigilanza (art. 17 cpv. 3 LMetr).
5 Le autorità di vigilanza provvedono alla collaborazione con il METAS e altre autorità interessate del Cantone o di altri Cantoni.
Art. 5 Infrastruttura e dotazione dei verificatori
1 I verificatori devono disporre di un’infrastruttura, di mezzi di trasporto e di una dotazione metrologica adeguati. Se opportuno, la dotazione può essere locata presso il METAS o presso un organismo da esso designato.
2 I costi per l’infrastruttura, i mezzi di trasporto e la dotazione sono a carico dei Cantoni, sempre che non siano coperti dalla parte degli emolumenti riscossi secondo l’ordinanza del 23 novembre 20053 sugli emolumenti di verificazione.
Art. 6 Requisiti per i verificatori
1 I verificatori devono avere le capacità professionali necessarie per l’esercizio della loro attività.
2 I verificatori devono, in particolare, frequentare i corsi di formazione e perfezionamento organizzati dal METAS e aver conseguito il diploma federale di «verificatore diplomato». Determinate parti della formazione di base possono essere sostituite da una formazione equivalente comprovata.
3 Fino allo svolgimento del prossimo corso di formazione di base e dell’esame di diploma, le persone che siano state nominate verificatori ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 possono già svolgere l’attività di verificatore, purché dispongano delle capacità professionali di cui al capoverso 1 e abbiano ricevuto un’introduzione pratica.
3 RS 941.298.1
PROGETTO, 12.07.12