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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine

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Art. 7 Compiti e competenze dei verificatori

1 Nell’ambito di competenza dei Cantoni, i verificatori svolgono i compiti seguenti:

a. verificazione iniziale di strumenti di misurazione secondo l’articolo 17 e apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione4;

b. esame della stabilità di misurazione secondo l’articolo 24 e apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione;

c. controlli successivi secondo l’articolo 12 della legge sulla metrologia;

d. esame degli strumenti in caso di contestazione di risultati di misurazione secondo l’articolo 29 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione;

e. verifica del rispetto dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità del ...5 (OIQ), se tale compito non è devoluto a un altro organismo (art. 34 cpv. 1 OIQ).

2 Di norma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere a e b sono svolti presso il luogo d’impiego dello strumento di misurazione. Se non è possibile verificare con l’accuratezza prescritta lo strumento di misurazione presso il luogo d’impiego, la verificazione può essere svolta in un altro luogo adatto.

3 Per l’attività nell’ambito del controllo successivo, i verificatori tengono un elenco degli utilizzatori, rispettivamente dei proprietari e dei fabbricanti di strumenti di misurazione sottoposti a verificazione e lo mettono gratuitamente a disposizione del METAS.

Art. 8 Indipendenza dei verificatori

1 I verificatori non possono né commerciare in strumenti di misurazione né esercitare un’attività professionale suscettibile di recare pregiudizio ai loro compiti sovrani o di mettere in dubbio la loro indipendenza e la loro imparzialità.

2 I verificatori possono impiegare le informazioni sugli strumenti di misurazione e sui loro utilizzatori, di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito della loro attività sovrana, esclusivamente per adempiere i compiti di cui agli articoli 7 e 9.

3 I verificatori possono esercitare un’attività professionale fuori dei loro compiti sovrani soltanto con l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza. Una tale autorizzazione è rilasciata soltanto se è garantito il rispetto della neutralità concorrenziale.

4 I verificatori possono eseguire piccoli lavori di manutenzione e di regolazione sugli strumenti di misurazione al fine di procedere immediatamente alla verificazione. Sono inoltre autorizzati a consegnare o a scambiare strumenti ausiliari quali pesi e misure di lunghezza, salvo l’autorità di vigilanza non disponga altrimenti.

4 RS 941.210

5RS ...

PROGETTO, 12.07.12