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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine

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Art. 14 Ambito di competenza

1 Sono soggette alla competenza del METAS le categorie di strumenti di misurazione che non rientrano nella competenza dei Cantoni ai sensi dell’articolo 3.

2 Il METAS ha facoltà di assumere in casi singoli mandati di verificazione soggetti alla competenza cantonale se i Cantoni non dispongono degli strumenti d’esame idonei o della relativa competenza professionale. Anche in tali casi la verificazione si considera effettuata dal Cantone in questione. Gli emolumenti sono regolati dall’ordinanza del 5 luglio 20067 sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia (Oem-METAS).

Art. 15 Immissione sul mercato di strumenti di misurazione e mantenimento

della loro stabilità di misurazione

Il METAS svolge in particolare i compiti seguenti:

a. esegue gli esami del tipo e decide sull’ammissione secondo il capitolo 2 sezione 4 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione8.;

b. nei casi di cui alla lettera a, effettua la verificazione iniziale degli strumenti di misurazione secondo l’articolo 17 e l’apposizione delle marcature secondo l’allegato 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione;

c. effettua per gli strumenti di misurazione appartenenti alle categorie di propria competenza l’esame della stabilità di misurazione (art. 24 ordinanza sugli strumenti di misurazione), l’apposizione delle marcature (allegato 6 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione) e l’esame sugli strumenti di misurazione oggetto di contestazione (art. 29 ordinanza sugli strumenti di misurazione);

d. è competente per la cooperazione internazionale e per il riconoscimento dei certificati e dei risultati degli esami.

Art. 16 Controlli successivi

Il METAS effettua controlli successivi (art. 12 LMetr):

a. su strumenti di misurazione soggetti alla propria competenza (art. 14);

b. su strumenti di misurazione soggetti alla competenza cantonale (art. 3), qualora ciò sia previsto dal programma del DFGP di cui all’articolo 18.

Art. 17 Vigilanza

1 Il METAS vigila sull’esecuzione ad opera dei Cantoni e dei laboratori di verificazione.

2 In particolare il METAS esercita la vigilanza secondo le modalità seguenti:

7 RS 941.298.2

8 RS 941.210

PROGETTO, 12.07.12