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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine

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Sezione 4: Laboratori di verificazione

Art. 22 Autorizzazione

1 Il METAS ha facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione e gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione11) per determinate categorie di strumenti che rientrano nella sua competenza.

2 Il laboratorio di verificazione è tenuto

a. a svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; il METAS può prevedere eccezioni in casi particolari;

b. a mettere a disposizione del METAS senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1.

Art. 23 Condizioni per l’autorizzazione

Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni:

a. disporre di un’infrastruttura, di mezzi di trasporto e di una dotazione metrologica adeguati alle loro funzioni, nonché del personale tecnico necessario;

b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti, segnatamente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non devono essere esposti, nell’esercizio delle loro attività, a pressioni che potrebbero portare a conflitti d’interesse;

c. avere la sede in Svizzera;

d. aver stipulato un’adeguata assicurazione sulla responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o nel caso in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un’autorità statale;

e. dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale.

Art. 24 Domanda d’autorizzazione

1 La domanda d’autorizzazione all’esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti:

a. la natura e la portata dell’attività prevista;

b. la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all’articolo 23.

2 Non sussiste alcun diritto all’autorizzazione come laboratorio di verificazione.

11 RS 941.210

PROGETTO, 12.07.12