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Consultazione 2012/66: Ordinanza sulle competenze in materia di metrologia · 12 pagine
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Sezione 4: Laboratori di verificazione
Art. 22 Autorizzazione
1 Il METAS ha facoltà di autorizzare laboratori di verificazione a eseguire la verificazione iniziale, le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione e gli esami in caso di contestazione di misurazioni (art. 17, 24 e 29 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione11) per determinate categorie di strumenti che rientrano nella sua competenza.
2 Il laboratorio di verificazione è tenuto
a. a svolgere tutte le mansioni di cui al capoverso 1; il METAS può prevedere eccezioni in casi particolari;
b. a mettere a disposizione del METAS senza costi tutti i dati relativi alle attività di cui al capoverso 1.
Art. 23 Condizioni per l’autorizzazione
Il laboratorio di verificazione deve adempire le seguenti condizioni:
a. disporre di un’infrastruttura, di mezzi di trasporto e di una dotazione metrologica adeguati alle loro funzioni, nonché del personale tecnico necessario;
b. dare garanzia di un adempimento irreprensibile dei suoi compiti, segnatamente il capo del laboratorio di verificazione e il personale non devono essere esposti, nell’esercizio delle loro attività, a pressioni che potrebbero portare a conflitti d’interesse;
c. avere la sede in Svizzera;
d. aver stipulato un’adeguata assicurazione sulla responsabilità civile, nel caso in cui tale responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o nel caso in cui gli esami non siano eseguiti direttamente da un’autorità statale;
e. dare garanzia del rispetto della neutralità concorrenziale.
Art. 24 Domanda d’autorizzazione
1 La domanda d’autorizzazione all’esercizio di un laboratorio di verificazione deve contenere le indicazioni seguenti:
a. la natura e la portata dell’attività prevista;
b. la prova che il laboratorio di verificazione adempie le condizioni di cui all’articolo 23.
2 Non sussiste alcun diritto all’autorizzazione come laboratorio di verificazione.
11 RS 941.210
PROGETTO, 12.07.12