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Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine

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Ordinanza AVAMPROGETTO luglio 2012 RU

f. difesa chimica acque: le difese chimiche in grado di contenere l’inquinamento delle acque superficiali provocato da eventi concernenti merci pericolose su impianti ferroviari;

g. difesa dell’impresa: le squadre pompieri dei gestori dell’infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per interventi su impianti ferroviari.

Art. 3 Convenzioni sulle prestazioni

I gestori dell’infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa e la partecipazione ai relativi costi.

Art. 4 Eventi

Sono considerati eventi su impianti ferroviari in particolare:

a. i deragliamenti di veicoli;

b. le collisioni tra veicoli;

c. gli incendi di veicoli;

d. gli eventi concernenti merci pericolose.

Art. 5 Determinazione del rischio

Il rischio sugli impianti ferroviari è determinato in base ai seguenti parametri:

a. numero giornaliero di viaggiatori;

b. quantità annua di merci trasportate;

c. rischi per la popolazione e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose;

d. presenza di gallerie lunghe più di 1 km;

e. pericoli naturali.

Sezione 2: Prestazioni di mantenimento degli enti di difesa

Art. 6 Principio

Gli enti di difesa adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Art. 7 Personale

1Gli enti di difesa garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti.