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Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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Ordinanza AVAMPROGETTO luglio 2012 RU
f. difesa chimica acque: le difese chimiche in grado di contenere l’inquinamento delle acque superficiali provocato da eventi concernenti merci pericolose su impianti ferroviari;
g. difesa dell’impresa: le squadre pompieri dei gestori dell’infrastruttura che dispongono di mezzi di intervento specifici e di personale addestrato per interventi su impianti ferroviari.
Art. 3 Convenzioni sulle prestazioni
I gestori dell’infrastruttura stipulano con i Cantoni interessati convenzioni che disciplinano le prestazioni di mantenimento degli enti di difesa e la partecipazione ai relativi costi.
Art. 4 Eventi
Sono considerati eventi su impianti ferroviari in particolare:
a. i deragliamenti di veicoli;
b. le collisioni tra veicoli;
c. gli incendi di veicoli;
d. gli eventi concernenti merci pericolose.
Art. 5 Determinazione del rischio
Il rischio sugli impianti ferroviari è determinato in base ai seguenti parametri:
a. numero giornaliero di viaggiatori;
b. quantità annua di merci trasportate;
c. rischi per la popolazione e l’ambiente legati al trasporto di merci pericolose;
d. presenza di gallerie lunghe più di 1 km;
e. pericoli naturali.
Sezione 2: Prestazioni di mantenimento degli enti di difesa
Art. 6 Principio
Gli enti di difesa adottano preparativi commisurati ai rischi, a condizione che siano proporzionati per gestire eventi che si verificano su impianti ferroviari.
Art. 7 Personale
1Gli enti di difesa garantiscono che per la gestione di possibili eventi sia mobilitabile il numero necessario di addetti.