Progetto

Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Ordinanza AVAMPROGETTO luglio 2012 RU

2Gli addetti mobilitabili degli enti di difesa devono risultare addestrati per gestire eventi. Sono tenuti a seguire regolarmente corsi di formazione continua e a partecipare a esercitazioni.

3Il numero necessario di addetti mobilitabili nonché la durata e il tipo di formazione, di formazione continua e di esercitazioni sono definiti nell’allegato 1.

Art. 8 Tempi di mobilitazione

1Per tempo di mobilitazione si intende il tempo che intercorre tra la segnalazione di allarme agli enti di difesa e l’arrivo delle squadre sul luogo di intervento.

2I tempi di mobilitazione prescritti sono stabiliti nell’allegato 1.

Art. 9 Materiale

Gli enti di difesa acquistano e sottopongono a manutenzione regolare il materiale che, insieme a quello della difesa dell’impresa, è necessario per gestire gli eventi che si verificano su impianti ferroviari.

Sezione 3: Assunzione dei costi

Art. 10 Costi di mantenimento

1I GI devono indennizzare i Cantoni per i costi di mantenimento degli enti di difesa relativi agli interventi sui loro impianti ferroviari.

2Il calcolo dei costi di mantenimento complessivi e della partecipazione dei GI è descritto nell’allegato 2.

3L’importo della partecipazione dei GI dipende dalla lunghezza della rete ferroviaria e dal rischio relativo agli impianti ferroviari. L’importo viene adeguato in caso di cambiamenti rilevanti.

4Le prestazioni di mantenimento fornite dai GI, in particolare quelle fornite dalla difesa dell’impresa, vengono prese in debita considerazione.

5L’allegato 2 stabilisce le difese chimiche potenziate e le difese chimiche acque che ricevono indennità dai GI.

Art. 11 Costi di formazione e di formazione continua

1Oltre ai costi di mantenimento, i GI si assumono i costi per:

a. l’organizzazione dei corsi di formazione e di formazione continua;

b. il ricorso a specialisti;

c. l’utilizzo dei propri impianti ferroviari a fini di formazione e di formazione continua.

I costi legati alle ore di formazione e alle spese di viaggio e di vitto degli addetti degli enti di difesa e quelli legati all’impiego del materiale e dei veicoli degli enti di difesa sono compresi nei costi di mantenimento da indennizzare secondo l’articolo 10.