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Consultazione 2012/68: Nuova ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi su impianti ferroviari (OMDI) · 11 pagine
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Ordinanza AVAMPROGETTO luglio 2012 RU
2I costi per la formazione, la formazione continua e le esercitazioni che superano i valori stabiliti nell’allegato 1 sono a carico della parte che li ha causati.
Sezione 4: Compiti dei gestori dell’infrastruttura
Art. 12
1I GI organizzano la formazione e la formazione continua specifiche per gli addetti degli enti di difesa necessari per gli interventi sui loro impianti ferroviari.
2Svolgono regolarmente esercitazioni in collaborazione con gli enti di difesa.
Sezione 5: Compiti dei Cantoni
Art. 13
1Il Cantone designa un servizio incaricato di garantire i contatti e il coordinamento con i GI. Comunica all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) l’indirizzo del servizio di contatto e di coordinamento.
2Designa gli enti di difesa previsti per la gestione degli eventi che si verificano su impianti ferroviari. Garantisce che gli enti di difesa forniscano le prestazioni di mantenimento necessarie.
3Assicura il coordinamento con i Cantoni e i Paesi limitrofi.
4Il servizio di contatto e di coordinamento adempie i compiti di pertinenza cantonale nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni concluse con i GI.
Sezione 6: Compiti della Confederazione
Art. 14
1L’UFT pubblica:
a. i dati relativi alle tratte necessari per determinare il rischio;
b. le indennità versate dai GI ai singoli Cantoni;
c. un modello di convenzione sulle prestazioni tra il GI e il Cantone;
d. gli indirizzi dei servizi di contatto e di coordinamento cantonali.
2In caso di modifiche sostanziali al metodo di calcolo delle indennità consulta previamente i Cantoni e i GI.