Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine
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1.2.6 Confronto tra l’onere fiscale di coniugi con doppio reddito e con reddito unico
Nel 1994 il Tribunale federale ha stabilito9 che l’onere fiscale dei coniugi che esercitano entrambi un’attività lucrativa può essere inferiore a quello dei coniugi con un reddito unico, poiché l’esercizio di una professione comporta spese supplementari. Non ha tuttavia precisato quale sia il divario massimo ammissibile, a parità di reddito delle economie domestiche, tra l’onere fiscale dei coniugi con reddito unico e quello dei coniugi con doppio reddito.
In determinate fasce di reddito medie e basse si riscontra oggi un considerevole maggior onere fiscale a carico dei coniugi con reddito unico, riconducibile alla deduzione per doppio reddito. Un maggiore onere è senz’altro legittimato dal fatto che per la cura dell’economia domestica i coniugi monoreddito sostengono spese inferiori rispetto ai coniugi con doppio reddito il cui grado d’occupazione complessivo superi nettamente il 100 per cento. Nel caso in cui il grado d’occupazione complessivo dei coniugi con doppio reddito sia nettamente inferiore, questo argomento non può tuttavia giustificare la penalizzazione dei coniugi con reddito unico.
2 Obiettivi della revisione
2.1 Obiettivi
Il diritto tributario non dovrebbe influenzare il contribuente nella scelta del modello di famiglia o di vita più appropriato, ma rimanere per quanto possibile neutrale rispetto alle diverse costellazioni. Oggi l’imposta federale diretta non rispetta ancora tale principio in tutti i settori. Mentre negli ultimi anni i Cantoni hanno introdotto nelle loro leggi tributarie i correttivi necessari per accordare sgravi fiscali ai coniugi, a livello federale determinati coniugi subiscono tuttora una discriminazione anticostituzionale rispetto ai concubini. La Confederazione ha l’obbligo di eliminare questa discriminazione.
Lo scopo della revisione è quindi di ancorare nella LIFD un’imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con il diritto costituzionale che rimanga per quanto possibile neutrale rispetto ai diversi modelli di coppia o di famiglia e che crei relazioni equilibrate tra i carichi fiscali.
Ai fini dell’imposta diretta, l’articolo 128 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un’imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. In virtù dell’articolo 128 capoverso 2 Cost., nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. Inoltre, il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).
9 DTF 120 Ia 329, consid. 4b. Secondo il Tribunale federale, nelle spese supplementari derivanti dall’esercizio di una professione da parte di entrambi i coniugi occorre considerare anche le spese di cura dei figli da parte di terzi. Dal 1.1.2011 i coniugi con doppio reddito beneficiano della nuova deduzione per la cura dei figli da parte di terzi, pari al massimo a 10 100 franchi per figlio.