Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/72: Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), (equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) · 46 pagine

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Il principio del cumulo dei fattori attualmente in vigore in Svizzera non è di per sé anticostituzionale. Per contro, secondo dottrina e giurisprudenza l’assoggettamento dei coniugi a un onere fiscale maggiore a parità di capacità economica rispetto alle persone non coniugate, siano esse persone sole o concubini, non è compatibile con il precetto dell’uguaglianza giuridica ancorato nell’articolo 8 Cost.

Per sgravare i coniugati nei confronti delle persone sole e dei concubini, il legislatore dispone di diversi correttivi. Secondo il Tribunale federale la scelta del metodo non è prescritta dalla Costituzione10, ma si tratta piuttosto di una decisione del legislatore.

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale è possibile definire l’obiettivo dell’eliminazione della discriminazione anticostituzionale dei coniugi nei confronti dei concubini nella medesima situazione economica. Una disparità di trattamento anticostituzionale è data quando una coppia coniugata sopporta un maggior onere di almeno il 10 per cento rispetto a una coppia di concubini nella medesima situazione economica. È tuttavia poco chiaro dove si situa il limite del maggior onere anticostituzionale per i concubini.

Se si pone l’accento soprattutto sull’eliminazione di questo svantaggio fiscale dei coniugi, occorre intervenire con misure mirate laddove sussiste questo problema, ossia presso i coniugi interessati con doppio reddito o pensionati. Questi devono essere sgravati fiscalmente mediante misure adeguate. Per contro non vi è alcuna necessità di sgravare i coniugi con reddito unico poiché nel diritto vigente godono di un trattamento analogo o migliore rispetto ai concubini nella medesima situazione. La necessaria conseguenza di questo approccio è un’imposizione minore di determinate coppie di coniugi con doppio reddito rispetto a coppie di coniugi con reddito unico.

Questa disparità può tuttavia creare un conflitto rispetto allo scopo di raggiungere relazioni dei carichi fiscali possibilmente equilibrate tra i diversi modelli di economie domestiche. Il legislatore gode di un ampio margine di manovra al riguardo, in quanto non è ancora chiaro in che misura sia ammesso un onere minore dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico. La ponderazione tra i due obiettivi è una questione di diritto costituzionale e di valutazione politica:

• se si sostiene la posizione secondo cui i coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito che dispongono del medesimo reddito complessivo debbano in linea di massima accollarsi lo stesso onere fiscale, occorre optare per un sistema tariffale in cui la ripartizione dei redditi tra i due coniugi è irrilevante (ad es. lo splitting). Se si vuole inoltre eliminare lo svantaggio fiscale dei coniugi, ciò comporta uno sgravio non solo per i coniugi interessati con doppio reddito e quelli pensionati, ma anche per i coniugi con reddito unico. In tal modo, rispetto al diritto vigente, i coniugi con reddito unico ricavano però un vantaggio ancora maggiore dal matrimonio nei confronti dei concubini nella medesima situazione economica;

• se si pone invece l’accento sul fatto che per gestire la propria economia domestica i coniugi con reddito unico hanno uscite più basse rispetto a coniugi con doppio reddito che dispongono del medesimo reddito comples-

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