Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine

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Il nuovo articolo 7 capoverso 3 LFo elenca i casi in cui è possibile rinunciare interamente al rimboschimento compensativo, ovvero: in caso di dissodamento di estensioni boschive cresciute spontane-

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amente negli ultimi 30 anni , effettuato al fine di recuperare terreni agricoli, in caso di dissodamento volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque e, infine, in caso di dissodamento per conservare e valorizzare i biotopi. Ne consegue che, in determinati casi, può venir meno sia l’obbligo di fornire un compenso in natura sia quello di adottare provvedimenti tesi a proteggere la natura e il paesaggio. Se il dissodamento è volto a garantire la protezione contro le piene e la rivitalizzazione delle acque, i necessari provvedimenti di valorizzazione, conformi alla legge del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100) e alla legge del 24 giugno 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) potranno, in molti casi, essere qualificati quali misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio e, in quanto tali, ottempereranno in misura sufficiente dal punto di vista qualitativo all’obbligo di rimboschimento compensativo di cui all’articolo 7 capoverso 2 LFo (Rapporto CAPTE-S, ibid., pag. 22). In caso di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione va ad esempio mantenuta o creata, nei limiti del possibile, una vegetazione ripuale consona al luogo. In futuro si potrà rinunciare al rimboschimento compensativo in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco. Questo principio sarà sancito nell’ordinanza

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sulle foreste e nell’«Aiuto all’esecuzione - Dissodamenti e rimboschimenti compensativi ».

2.2.2 Rinuncia al compenso in natura nelle zone con area forestale in crescita

Conformemente al nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo, nelle zone con area forestale in crescita è possibile rinunciare al compenso in natura (a condizione che siano adottati provvedimenti equivalenti al rimboschimento compensativo a favore della protezione della natura e del paesaggio).

L’obbligo di conservare l’area forestale, sancito nell’articolo 3 LFo, costituisce un principio fondamentale della legislazione sulle foreste (Jaissle, «Der dynamische Waldbegriff und die Raumplanung» [la definizione dinamica di foresta e la pianificazione del territorio], tesi, Zurigo 1994, pag. 35, in tedesco). È da questo obbligo generale, così come dal divieto di modificare la ripartizione regionale dell’area forestale, che deriva l’obbligo fondamentale del compenso in natura, ovvero del rimboschimento compensativo effettuato su una superficie di pari estensione situata nella medesima regione (Jaissle, ibid., pag. 150; FF 1988 III 157). Un’attenuazione dell’obbligo di fornire un compenso in natura presuppone pertanto l’adozione di un approccio sovraordinato di pianificazione del territorio. Ecco perché l’articolo 8a OFo richiede ai Cantoni di designare ufficialmente le zone con area forestale in crescita. Così facendo, si rafforza anche la certezza del diritto per i richiedenti, oltre a semplificare il lavoro delle autorità esecutive. Per garantire l’esecuzione a livello di singolo caso i Cantoni devono aver preventivamente designato le regioni in cui l’area forestale è in espansione.

2.2.3 Rinuncia eccezionale al compenso in natura per riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico o paesistico particolare

Oltre che nelle zone con area forestale in crescita, il nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo prevede la possibilità di rinunciare al compenso in natura – anche se soltanto in casi eccezionali – al fine di preservare terre coltive e zone di pregio ecologico o paesistico particolare (a condizione che, a titolo di rimboschimento compensativo, vengano adottati provvedimenti equivalenti con l’obiettivo di proteggere la natura e il paesaggio).

Già nel 2008, nel messaggio concernente la legge forestale, il Consiglio federale aveva sostenuto come, alla luce dell’inasprirsi dei conflitti dovuti alla scarsità di terreni nel nostro Paese, fosse ormai palese la necessità di allentare le condizioni per un rimboschimento compensativo (FF 1988 III 157). Proprio per questa ragione, anche il diritto vigente prevede la possibilità di preservare aree agricole privilegiate e zone di pregio ecologico o paesistico particolare. In passato, la conseguenza giuridica di

1 Il criterio determinante è rappresentato dall’età del popolamento (Rapporto CAPTE-S, ibid., pag. 22). 2 «Aiuto all’esecuzione Dissodamenti e rimboschimenti compensativi. Condizioni per il cambiamento di destinazione dell’area boschiva e modalità di compensazione». Ufficio federale dell’ambiente (ed.), Berna. Pratica ambientale n. 1205, 29 pagine. 3/10 251/2006-02184/02/09/L245-0083