Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine

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Art. 12a (nuovo) Aree con un margine statico della foresta al di fuori delle

zone edificabili

(art. 10 cpv. 2 lett. b)

Il Cantone determina nel piano direttore cantonale le zone nelle quali intende impedire l’avanzamento della foresta.

Questa nuova disposizione concretizza la procedura per determinazione dell’aree con un margine statico della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo).

Di fatto non è detto che, fissando dei margini statici al di fuori delle zone edificabili, si riesca a impedire l’avanzamento della foresta. In questo modo viene tuttavia abolita localmente la definizione dinamica della foresta conformemente all’articolo 2 capoverso 1 LFo, il che fa sì che un nuovo popolamento non venga considerato foresta nel senso giuridico del termine e possa quindi essere eliminato senza dover richiedere un permesso di dissodamento anche se ha superato l’età a partire dalla quale un’estensione boschiva spontanea viene generalmente considerata foresta. La delimitazione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili costituisce pertanto un’attività d’incidenza territoriale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 OPT e, come tale, deve avvenire nell’ambito del piano direttore cantonale conformemente all’articolo 6 segg. LPT. Questo principio è stato sostenuto anche dalla CAPTE-S nel suo rapporto (Rapporto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, ibid., pag. 23). In tal modo s’intende garantire che vengano verificati a livello intersettoriale i presupposti per mantenere aperte le zone minacciate da un’estensione della foresta e che i provvedimenti a disposizione vengano eventualmente coordinati tra loro e, se necessario, migliorati. L’apertura di queste zone deve essere salvaguardata sul lungo periodo non solo sul piano giuridico (mediante la definizione di margini statici per la foresta), ma anche attraverso l’adozione di adeguati provvedimenti di gestione. In molti casi a essere interessate sono aree di grande rilevanza sotto il profilo paesaggistico o della biodiversità.

Come indicato chiaramente dal tenore dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, la definizione di margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili è lasciata alla totale discrezione del Cantone. La procedura d’approvazione del piano direttore garantisce trasparenza nel processo decisionale, rendendo possibile un’armonizzazione tra i diversi settori. In particolare, l’articolo 10 capoverso 2 LPT prevede che i Comuni e le organizzazioni di protezione dell’ambiente legittimate a ricorrere vengano coinvolti nell’elaborazione dei piani direttori. Per poter garantire la gestione delle superfici da mantenere aperte, occorre coinvolgere anche le cerchie interessate del settore agricolo. Nel piano direttore cantonale devono essere designate unicamente le zone nelle quali il Cantone intende impedire un’espansione futura dell’area forestale e introdurre quindi margini statici per la foresta. I margini veri e propri non devono essere iscritti nel piano direttore bensì, come stabilito dall’articolo 12 OFo, definiti e disposti dall’autorità cantonale competente in materia. Conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LFo, i margini statici così definiti devono essere infine integrati a livello di singola parcella nei piani di utilizzazione. I criteri di precisione per la registrazione dei margini statici della foresta al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo) e dei margini statici della foresta rispetto alle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. a LFo) possono divergere.

4 Ripercussioni delle modifiche

I presenti adeguamenti non avranno alcuna ripercussione sulla Confederazione, né a livello finanziario né sull’effettivo del personale. Se i Cantoni decidono di designare zone con area forestale in crescita secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo e di inserire nel piano direttore le zone in cui intendono impedire l’avanzamento della foresta secondo l’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, è possibile che la procedura da applicare si traduca in un maggiore onere a loro carico. Le procedure d’accertamento del carattere forestale che devono essere effettuate prima dell’iscrizione dei margini statici della foresta nei piani di utilizzazione possono infatti comportare un fabbisogno supplementare di mezzi finan-

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