Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine
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tale deroga era tuttavia che il compenso in natura veniva effettuato in un’altra regione (attuale art. 7 cpv. 2 LFo), mentre con la nuova legge la compensazione dovrà avvenire tramite l’adozione di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (art. 7 cpv. 2 LFo).
Un’altra novità è che l’espressione «aree agricole privilegiate» ha ceduto il posto a quella, più generica, di «terre coltive». L’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo è stato tuttavia formulato in modo tale da dare carattere di eccezionalità alla salvaguardia delle terre coltive, una circostanza che il relatore della CAPTE-N, responsabile dell’attuale formulazione del nuovo articolo 7 capoverso 2 LFo, ha tenuto a precisare (Boll. Uff. 2012 S 249).
Poiché il compenso in natura non può essere effettuato in aree già ricoperte da boschi (che occupano, secondo quando risulta dalla Statistica della superficie 1992/97, il 31% del territorio nazionale) né sulle superfici improduttive (25%), rimangono come potenziali superfici di compenso quelle agricole (37%) e quelle di insediamento (7%). Tuttavia, il prezzo elevato dei terreni e la definizione statica della foresta in corrispondenza delle zone edificabili rendono di fatto impossibile compensare un dissodamento su superfici di insediamento; in molti casi, inoltre, una simile soluzione sarebbe poco opportuna sotto il profilo della pianificazione del territorio. Ne consegue pertanto che il compenso in natura può avvenire in definitiva soltanto su superfici agricole (= terre coltive). Per impedire che la rinuncia al compenso in natura passi da eccezione a regola, l’articolo 9 capoverso 1 OFo rivisto istruisce le autorità esecutive, nell’ambito della salvaguardia eccezionale di terre coltive conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo, a desistere dal compenso in natura in particolare nel caso di superfici per l’avvicendamento delle colture.
2.2.4 Menzione nel registro fondiario in caso di dissodamento volto a recuperare terreni agricoli
In virtù del nuovo articolo 7 capoverso 3 lettera a LFo, è possibile rinunciare del tutto al rimboschimento compensativo in caso di dissodamento di estensioni boschive cresciute spontaneamente negli ultimi 30 anni effettuato al fine di recuperare terreni agricoli. Se nel corso dei 30 anni successivi il terreno agricolo così recuperato è destinato a un’altra utilizzazione, l’articolo 7 capoverso 4 LFo impone comunque l’obbligo di compensare il dissodamento a posteriori. Quest’obbligo serve a tutelare il terreno agricolo recuperato nel lungo termine e a evitare abusi (Rapporto della CAPTE-S del 3 febbraio 2011, ibid., pag. 23). A garanzia dell’obbligo di compensazione a posteriori in caso di cambiamenti nella destinazione d’uso del terreno, l’articolo 11 capoverso 1bis
OFo stabilisce l’obbligo di iscrivere, su indicazione della competente autorità forestale cantonale, un’opportuna menzione sulla parcella di terreno agricolo ricavata o ampliata mediante dissodamento.
2.3 Definizione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili
In futuro, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LFo, sarà possibile definire margini per la foresta anche al di fuori delle zone edificabili, laddove il Cantone intenda impedirne un ulteriore avanzamento. In base all’articolo 13 capoverso 2 LFo, una volta definiti tali margini, i nuovi popolamenti sviluppatisi al di fuori di essi non saranno considerati foreste. Essi aboliscono pertanto, a livello locale, la definizione dinamica di foresta di cui all’articolo 2 capoverso 1 LFo. Finora i cosiddetti margini «statici» erano ammessi solamente per delimitare le aree boschive dalle zone edificabili.
Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LFo, il presupposto per la definizione di margini statici per la foresta al di fuori delle zone edificabili è la volontà del Cantone di impedire un’espansione della superficie boschiva nelle aree interessate. Queste ultime non devono necessariamente coincidere con le «zone con area forestale in crescita» di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo. In genere, un Cantone delimiterà alcune aree conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LFo soprattutto dove teme che la superficie boschiva possa espandersi. In analogia all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo, la delimitazione di tali aree richiede l’adozione di un approccio sovraordinato, per far sì che i provvedimenti necessari per mantenere aperte queste superfici possano essere armonizzati a livello intersettoriale. Un simile approccio è quello che permette di raggiungere al meglio l’obiettivo auspica-
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