Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine

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determinato sito. I dissodamenti e i rimboschimenti compensativi vanno decisi ed effettuati di comune accordo con il servizio forestale cantonale.

Art. 10

Abrogato

La tassa di compensazione faceva riferimento, ai sensi del vigente articolo 8 LFo, alla differenza fra la compensazione effettuata e il compenso in natura di pari valore. Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 7 LFo, l’articolo 8 OFo diventa superfluo e viene quindi abrogato. Per questa ragione può essere abrogato anche l’articolo 10 OFo, che concretizza l’attuale articolo 8 LFo.

Art. 11 cpv. 1

1

Su notificazione dell’autorità forestale cantonale competente, nel registro fondiario va iscritto

l’obbligo di realizzare:

a. un compenso in natura o provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio;

b. un rimboschimento compensativo a posteriori in caso di cambiamenti dell’ utilizzazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 LFo.

L’articolo 7 capoverso 4 LFo stabilisce l’obbligo di effettuare il rimboschimento compensativo a posteriori se, nel corso dei 30 anni successivi, il terreno agricolo recuperato secondo l’articolo 7 capoverso

bis

3 lettera a LFo è destinato a un’altra utilizzazione. Il nuovo articolo 11 capoverso 1 OFo è volto a garantire il rispetto di tale obbligo di compensazione.

Secondo l’articolo 11 capoverso 1 OFo, già adesso l’obbligo di fornire il compenso in natura o di assumere provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio deve essere menzionato nel registro fondiario su indicazione dell’autorità forestale cantonale competente. D’ora in poi nel registro fondiario dovrà comparire anche la menzione dell’obbligo di rimboschimento compensativo a posteriori. Tale menzione, riferita al terreno agricolo che si è venuto a creare in seguito al dissodamento, ha tuttavia carattere puramente informativo, in quanto si limita a segnalare nel registro fondiario l’esistenza di un obbligo di compensazione a posteriori secondo l’articolo 7 capoverso 4 LFo. In virtù dell’articolo 3 capoverso 2 CC in combinato disposto con l’articolo 970 capoverso 3 CC, tale menzione ha come conseguenza che una persona non potrà più appellarsi alla propria buona fede se, per esempio, acquista il terreno su cui grava l’obbligo di effettuare a posteriori il rimboschimento compensativo. L’obbligo di compensazione a posteriori decade 30 anni dopo il passaggio in giudicato del permesso di dissodamento con cui è stato autorizzato il recupero del terreno agricolo in questione. Di conseguenza, trascorsi i 30 anni, il proprietario del fondo può richiedere la cancellazione della menzione.

Sezione 2: Accertamento del carattere forestale

Art. 12 Rubrica e rimando tra parentesi Decisione d’accertamento del carattere

forestale

(art. 10 cpv. 1)

La sezione 2 del primo capitolo dell’ordinanza sulle foreste consisterà d’ora in poi di due articoli (art. 12 e 12a OFo), ragione per cui è necessario dotare di una rubrica l’articolo 12 OFo. Tenuto conto del contenuto della disposizione, il nuovo articolo 12 OFo viene intitolato «Decisione d’accertamento del carattere forestale». Va inoltre cancellato il rimando tra parentesi all’articolo 10 capoverso 1 LFo sotto il titolo della sezione, che deve invece essere inserito sotto la rubrica dell’articolo 12 OFo.

8/10 251/2006-02184/02/09/L245-0083