Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine
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Fig. 1: Evoluzione regionale delle superfici forestali tra il 1985 e il 2006 (Fonte: Inventario forestale nazionale 1-3)
La disposizione dell’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo è stata introdotta per allentare l’obbligo di attuare provvedimenti compensativi nelle zone «con area forestale in crescita». Questo articolo permetterà di tener meglio conto delle forti differenze riscontrabili a livello regionale nello sviluppo dell’area forestale. Si potrà così rinunciare al compenso in natura solo nelle zone in cui l’area forestale è in crescita e a condizione che si adottino misure equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio (cfr. anche Boll. Uff. 2012 N 141). Per questo motivo il nuovo articolo 8a OFo prevede che tali zone vengano delimitate e designate attenendosi sostanzialmente alle unità topografiche nonché tenendo conto dell’insediamento esistente e della sua utilizzazione. Ne consegue che i confini politico-amministrativi dei Comuni o delle regioni di pianificazione non sono rilevanti in tale ottica, mentre acquistano valore determinante i confini naturali, quali fondovalle, fianchi di valli, fiumi, laghi, dorsi montuosi, passi ecc. Sarebbe per esempio contraria alle intenzioni del legislatore la designazione di una zona al cui interno convivono sia aree situate a fondovalle in cui, essendovi un denso insediamento e un’utilizzazione intensiva, la foresta subisce una forte pressione, sia aree situate a un’altitudine più elevata o in valli laterali e fianchi di valli in cui, invece, l’area forestale è in espansione. In linea di principio, non sarebbe pertanto conciliabile con le intenzioni del legislatore nemmeno la designazione, come zona con area forestale in crescita, di un intero Cantone.
Occorre sottolineare che l’articolo 7 capoverso 2 LFo è una disposizione potestativa; viene cioè lasciato alla discrezione del Cantone responsabile dell’esecuzione decidere, nei casi definiti dal legislatore, se disporre l’adozione di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio al posto del compenso in natura. Per questa ragione, in virtù del nuovo articolo 8a OFo, i Cantoni sono tenuti a designare le zone con area forestale in crescita di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo unicamente se, in seguito a dissodamenti in tali regioni, essi intendano effettivamente rinunciare a ordinare un compenso in natura.
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera a LFo, a seconda della procedura d’autorizzazione i permessi di dissodamento vengono a volte conferiti anche dalle autorità federali. In futuro, nell’ordinare il rimboschimento compensativo, l’autorità direttiva federale competente terrà conto delle zone con area forestale in crescita designate dal Cantone e, in caso di dissodamento in una di queste zone, deciderà a propria descrizione se sarà necessario o meno un compenso in natura. Se un Cantone non ha designato nessuna zona con area forestale in crescita, prima di ordinare un rimboschimento compensativo l’autorità direttiva federale lo consulterà, così come previsto dall’articolo 49 ca-
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