Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine
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poverso 2 LFo, anche per stabilire la presenza di una zona con area forestale in crescita ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo. Questo tuttavia solo nei casi in cui si presuppone l’esistenza di una simile zona.
Art. 9, rubrica e cpv. 1 Riguardo a terre coltive e a zone di pregio ecologico
o paesistico particolare
(art. 7 cpv. 2 lett. b)
1
Si può rinunciare al compenso in natura in particolare nel caso delle superfici per l’avvicendamento delle colture.
Finora l’articolo 9 OFo si riferiva al precedente articolo 7 capoverso 2 LFo concernente la prestazione eccezionale del compenso in natura in un’altra regione. Nella pratica, anche in sede di esecuzione del precedente articolo 7 capoverso 3 LFo, si è ricorso a tale disposizione per l’adozione, in via eccezionale, di provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio. Ora il nuovo articolo 9 OFo fa riferimento solo al nuovo articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo; di qui la necessità di adeguare la rubrica dell’articolo e il rimando tra parentesi. Nel suo rapporto la CAPTE-S richiede che, qualora vengano presi provvedimenti equivalenti a favore della protezione della natura e del paesaggio, questi vengano realizzati nella stessa regione per far sì che la compensazione sia realmente efficace (Rapporto CAPTE-S, ibid., pag. 22).
Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b LFo e in virtù dell’obbligo di conservazione della foresta (art. 3 LFo), la rinuncia al compenso in natura può essere disposta solo in via eccezionale e non può divenire la regola. Pertanto il nuovo articolo 9 capoverso 1 OFo prescrive in quali casi le autorità esecutive possano eccezionalmente rinunciare al compenso in natura per preservare terre coltive. Particolare riguardo viene riservato alle superfici per l’avvicendamento delle colture, per le quali è stata richiesta una migliore protezione nell’ambito di diversi interventi parlamentari. Non subiscono invece alcuna modifica i capoversi 2 e 3 dell’articolo 9 OFo, in cui si definiscono le zone di pregio ecologico o paesistico particolare.
Art. 9bis (nuovo) Rinuncia al rimboschimento compensativo
(art. 7 cpv. 3 lett. b)
In caso di progetti volti a garantire la protezione contro le piene e di rivitalizzazione delle acque è possibile rinunciare al rimboschimento compensativo, in particolare per le aree che non possono più essere ricoperte dal bosco.
I dissodamenti effettuati nell’ambito di progetti di protezione contro le piene o di rivitalizzazione sono spesso interventi di natura temporanea. Si tratta infatti di mantenere o di creare, nei limiti del possibile, una vegetazione ripuale consona al luogo secondo l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (RS 721.100) e l’articolo 37 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20). È possibile rinunciare al rimboschimento compensativo soprattutto nelle aree che dopo gli interventi di dissodamento non possono più essere ricoperte dal bosco. Si tratta di aree che in seguito a una nuova dinamica delle acque non sono più adatte a ospitare dei popolamenti o per le quali non è possibile garantire la protezione contro le piene o le funzioni naturali delle acque per la presenza di popolamenti (ad es. pericolo causato dal legno galleggiante o creazione di una vegetazione adatta alle caratteristiche stazionali). In caso di rinuncia al rimboschimento compensativo andranno opportunamente considerate le misure di valorizzazione previste dalla legislazione nel settore delle acque per favorire la protezione della natura e del paesaggio.
Se non è possibile rinunciare del tutto o in parte al rimboschimento compensativo, occorre scegliere essenze adatte alle caratteristiche stazionali. Laddove possibile, va consentita la crescita spontanea di alberi e arbusti. Si ammette generalmente che le superfici di compensazione per i dissodamenti possano variare in funzione della dinamica naturale delle acque e che non siano quindi legate a un
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