Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/74: Iniziativa parlamentare «Flessibilizzazione della politica in materia di superficie boschiva» (09.474). Modifica dell'ordinanza sulle foreste (Ofo) · 10 pagine
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to, ovvero che i margini effettivi delle foreste corrispondano il più possibile a quelli sanciti in ambito normativo. Il fatto di delimitare margini statici per le foreste al di fuori delle zone edificabili risulterebbe altrimenti privo di senso. Durante la deliberazione parlamentare si è anche giustamente fatto notare che non sarebbe auspicabile che si venissero a creare ampie estensioni di «foresta-non foresta» (Boll. Uff. 2012 N 148), ovvero di popolamenti che, pur essendo teoricamente qualificabili come foresta nel senso giuridico del termine nell’ambito di un accertamento del carattere forestale, non costituirebbero tuttavia un bosco ai sensi di legge in virtù del margine statico della foresta.
3 Commento alle singole disposizioni
Art. 8, rimando tra parentesi sotto la rubrica
(art. 7 cpv. 1)
Dato che l’articolo 8 LFo viene abrogato, il rimando tra parentesi sotto la rubrica dell’articolo 8 OFo (attualmente: «art. 7 cpv. 1 e 8») va adeguato.
Art. 8a (nuovo) Zone con area forestale in crescita
(art. 7 cpv. 2 lett. a)
Dopo aver consultato l’Ufficio federale, i Cantoni designano le zone con area forestale in crescita. La delimitazione di tali zone si basa sui rilevamenti effettuati dalla Confederazione e dai Cantoni, si attiene in linea di principio alle unità topografiche e tiene conto dell’insediamento e dell’ utilizzazione.
Il nuovo articolo 8a OFo concretizza il concetto giuridico, di per sé indeterminato, di «zone con area forestale in crescita» di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettera a LFo.
I Cantoni devono designare ufficialmente le zone in cui l’area forestale è in crescita, scegliendo liberamente le modalità di designazione. Poiché, in futuro, in tali zone sarà possibile rinunciare al compenso in natura in caso di dissodamento, tale designazione può essere considerata alla stregua di un’attività d’incidenza territoriale conformemente all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Sia le zone con area forestale in crescita sia quelle in cui il Cantone intende impedire un’estensione della foresta potrebbero pertanto essere designate nel piano direttore. Un’altra possibilità sarebbe quella di definirle mediante un atto emanato dalla direzione o dal pubblico ufficio competente in materia. Vista la grande importanza che tale designazione assume per la conservazione e lo sviluppo della superficie boschiva (cfr. n. 2.2.2), è necessario consultare in via preliminare l’Ufficio federale (UFAM) in modo da garantire che la designazione delle zone con area forestale in crescita avvenga in modo uniforme e conforme al diritto federale.
Ai fini della delimitazione e designazione di tali zone i Cantoni devono basarsi, conformemente all’articolo 8a OFo, sui propri rilevamenti e su quelli effettuati dalla Confederazione. Ciò significa che l’aumento dell’area forestale deve essere statisticamente comprovato su un lungo periodo. Deve inoltre trattarsi di una crescita statisticamente rilevante, ovvero superiore al margine di errore statistico dovuto all’attuale incertezza di misura. Come sancito nell’articolo 37a capoverso 2 lettera a OFo, un esempio di rilevamento della Confederazione è l’Inventario forestale nazionale, al quale tuttavia può essere fatto riferimento unicamente a titolo orientativo, in quanto utilizza una scala di suddivisione delle regioni molto ampia.
5/10 251/2006-02184/02/09/L245-0083