Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/76: Nuovo articolo 73<i>a</i> dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1): Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro · 14 pagine

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mansioni e la funzione realmente svolte dovrebbero essere determinanti per giustificare un allentamento dell’obbligo di registrare gli orari di lavoro. Secondo TI e Coop un limite salariale sarebbe fonte di disparità tra i Cantoni e i lavoratori che provengono da settori diversi. Al riguardo Coop aggiunge che, con la revisione, l’abituale discrezione sui salari non sarebbe più garantita nella stessa misura di oggi. Inoltre, introdurre un parametro pecuniario sarebbe contrario alla sistematica della legge. Il criterio che esonera i collaboratori dall’obbligo di registrare gli orari di lavoro previsto dal capoverso 4 è ritenuto inutile. Infatti, secondo Coop e TI, i collaboratori iscritti nel registro di commercio spesso beneficiano già di un salario di almeno 175 000 franchi o rientrano nella definizione dell’articolo 3 lettera d LL. TI sostiene che tale criterio potrebbe comportare rischi di abuso.

TI propone quindi di aggiungere all’articolo 73 lettera c OLL 1 le seguenti frasi: «Per il personale con compiti dirigenziali sono sufficienti i dati sulla durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto. Il lavoro compensativo e il lavoro straordinario deve essere disciplinato in un regolamento approvato dall’organo d’esecuzione della LL». Bisognerebbe in seguito aggiungere un paragrafo che qualifichi il «personale con compiti dirigenziali».

Secondo la SUVA, se il progetto dovesse mantenere il criterio del salario quest’ultimo dovrebbe essere ridotto a 140 000 franchi per provocare un reale cambiamento in termini di flessibilità. In tal modo la revisione riguarderebbe un numero maggiore di lavoratori. Il capoverso 4 (riferito al diritto di firma) andrebbe stralciato oppure cumulato alla condizione di un reddito minimo.

Per raggiungere una maggiore certezza giuridica, l'Università di San Gallo propone di sostituire il riferimento a un reddito di 175 000 franchi con un rinvio al «salario massimo assicurato secondo la LAINF» e di limitarsi al salario convenuto. Bisognerebbe inoltre prevedere un obbligo per il lavoratore di informare il datore di lavoro in caso di superamento dei limiti secondo la LL. L’Università di San Gallo propone di stralciare il capoverso 4 (criterio del diritto di firma) e di cercare altre alternative con le parti sociali per le persone che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 73a OLL 1. L’Università ha inoltre formulato la seguente proposta:

Art. 73a ArGV 1

1 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die aufgrund ihres Arbeitsvertrags ihre Arbeitszeit frei einteilen können und deren vertraglich fest vereinbarter Lohn jährlich über dem bei der Unfallversicherung obligatorisch versicherten Lohn liegt, können auf die Erfassung und Dokumentation der Arbeitszeiten gemäss Art. 73 Absatz 1 Buchstaben c-e verzichten. Dieser Verzicht muss mit dem Arbeitgeber individuell schriftlich vereinbart werden und kann jeweils per Ende Jahr widerrufen werden.

2 Der Arbeitgeber führt ein Verzeichnis der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf die Arbeitszeiterfassung verzichtet haben, oder hält diese Information auf sonstige geeignete Weise, zusammen mit den individuellen Verzichtsvereinbarungen, den Vollzugs- und Aufsichtsorganen zur Verfügung.

3 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf die Erfassung und Dokumentation ihrer Arbeitszeit verzichten, haben Abweichungen in ihren Arbeitszeiten von den Bestimmungen des Arbeitsgesetzes oder deren Verordnungen, insbesondere allfällige Überzeiten, dem Arbeitgeber innert dreier Monate schriftlich zu melden. Bei Abweichungen vom Arbeitsgesetz oder deren Verordnungen, die eine Bewilligung voraussetzen, muss die Mitteilung vorgängig erfolgen.

4 Durch GAV kann ein Nachweis des Einhaltens der Arbeitszeitregelungen auf andere Weise vereinbart werden. Auf diese Weise kann auch auf ein Verzeichnis gemäss Abs. 2 verzichtet werden.

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