Rapporto dei risultati della consultazione preliminare

Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286

Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza

Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare

La direttiva «Organismi di controllo indipendenti» è ancora in fase di elaborazione; l’indagine conoscitiva sul relativo progetto sarà avviata all’inizio di novembre 2012. La direttiva, che descrive l’impiego di organismi di controllo indipendenti per valutazioni di conformità e sicurezza in procedure di autorizzazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2013.

2.6 Accesso alla rete

Risposte della consultazione preliminare

Sono pervenute molte risposte concernenti le modifiche dell’OARF e quelle di cui agli articoli 5a (autorizzazione di sicurezza, AuSi), 5b (certificato di sicurezza, CeSi) e 5c (sistema di gestione della sicurezza, SGS) Oferr. Esse riguardano soprattutto i seguenti temi:

a) richieste di distinzione tra accesso alla rete «autentico» (corse su rete altrui) e «fittizio»

(corse sulla propria rete);

b) necessità di tener conto delle condizioni d’esercizio semplici nell’attuazione per le ferrovie

a scartamento metrico e le altre ferrovie a scartamento ridotto; richiesta, secondo alcuni pareri, di rinuncia a CeSi, AuSi e SGS; necessità di maggiore chiarezza riguardo alle spese necessarie;

c) durata per lo più insufficiente dei termini transitori;

d) necessità da parte delle imprese di trasporto di informazioni dettagliate e aiuti per

l’attuazione;

e) possibilità di doppioni con l’inventario degli impianti delle ferrovie svizzere a seguito della

realizzazione del registro delle infrastrutture;

f) richieste particolari (riassunte):

- rinuncia a CeSi e AuSi qualora il sistema di gestione sia certificato, ad es. con ISO 9000;

- precisazione per le tratte in prossimità del confine;

- eccessiva durata del termine di tre mesi fissato per la presentazione della richiesta del CeSi;

- scarsa chiarezza della forma, del contenuto e della struttura dell’autorizzazione di sicurezza;

g) altri temi riguardanti l’accesso alla rete, ma non legati all’attuazione delle direttive europee

sulla sicurezza e l’interoperabilità, ad es. il finanziamento del servizio sostitutivo.

 Questi temi devono essere approfonditi dalla Divisione Finanziamento dell'UFT, perciò non sono valutati nel presente rapporto.