Rapporto dei risultati della consultazione preliminare
Consultazione 2012/86: Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza · 115 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
N. registrazione/dossier: 021.30/2012-09-14/286
Attuazione delle direttive UE sull’interoperabilità e la sicurezza
Rapporto di valutazione sui risultati della consultazione preliminare
La direttiva «Organismi di controllo indipendenti» è ancora in fase di elaborazione; l’indagine conoscitiva sul relativo progetto sarà avviata all’inizio di novembre 2012. La direttiva, che descrive l’impiego di organismi di controllo indipendenti per valutazioni di conformità e sicurezza in procedure di autorizzazione, entrerà in vigore il 1° luglio 2013.
2.6 Accesso alla rete
Risposte della consultazione preliminare
Sono pervenute molte risposte concernenti le modifiche dell’OARF e quelle di cui agli articoli 5a (autorizzazione di sicurezza, AuSi), 5b (certificato di sicurezza, CeSi) e 5c (sistema di gestione della sicurezza, SGS) Oferr. Esse riguardano soprattutto i seguenti temi:
a) richieste di distinzione tra accesso alla rete «autentico» (corse su rete altrui) e «fittizio»
(corse sulla propria rete);
b) necessità di tener conto delle condizioni d’esercizio semplici nell’attuazione per le ferrovie
a scartamento metrico e le altre ferrovie a scartamento ridotto; richiesta, secondo alcuni pareri, di rinuncia a CeSi, AuSi e SGS; necessità di maggiore chiarezza riguardo alle spese necessarie;
c) durata per lo più insufficiente dei termini transitori;
d) necessità da parte delle imprese di trasporto di informazioni dettagliate e aiuti per
l’attuazione;
e) possibilità di doppioni con l’inventario degli impianti delle ferrovie svizzere a seguito della
realizzazione del registro delle infrastrutture;
f) richieste particolari (riassunte):
- rinuncia a CeSi e AuSi qualora il sistema di gestione sia certificato, ad es. con ISO 9000;
- precisazione per le tratte in prossimità del confine;
- eccessiva durata del termine di tre mesi fissato per la presentazione della richiesta del CeSi;
- scarsa chiarezza della forma, del contenuto e della struttura dell’autorizzazione di sicurezza;
g) altri temi riguardanti l’accesso alla rete, ma non legati all’attuazione delle direttive europee
sulla sicurezza e l’interoperabilità, ad es. il finanziamento del servizio sostitutivo.
Questi temi devono essere approfonditi dalla Divisione Finanziamento dell'UFT, perciò non sono valutati nel presente rapporto.