Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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2.7.3 Tasse di utilizzo
Nel contesto svizzero occorre fare una distinzione tra i pedaggi infrastrutturali per l’utilizzo di una determinata opera (p. es. un ponte o una galleria) e i pedaggi per zona riscossi per viaggiare all’interno di un determinato perimetro (p. es. in un agglomerato) o su una determinata rete (p. es. sulla rete delle strade nazionali)75.
Pedaggi infrastrutturali
Ai sensi dell’articolo 82 capoverso 3 Cost., l’Assemblea federale potrebbe autorizzare la riscossione di una tassa a titolo di pedaggio infrastrutturale.
I pedaggi infrastrutturali consentono di raggiungere vari obiettivi, tra i quali innanzitutto il controllo della domanda e uno sfruttamento più efficiente delle infrastrutture esistenti oppure il finanziamento delle infrastrutture attraverso la partecipazione ai costi da parte degli utenti, secondo il principio «l’utente paga».
Questo tipo di pedaggi – che di per sé potrebbe quindi servire a scopo di finanziamento – comporta tuttavia una serie di svantaggi non indifferenti (p. es. effetti di spostamento del traffico e traffico di aggiramento) che tendono a crescere in maniera proporzionale all’ammontare del pedaggio. Si rinuncia pertanto a perseguire questa soluzione.
Pedaggi per zona («road pricing» / «mobility pricing»)
Nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011-201576, il Consiglio federale prevede all’obiettivo 21 la stesura di un rapporto strategico sul «mobility pricing» (tariffazione della mobilità). Un cambiamento di sistema richiede tuttavia approfonditi lavori preparatori e tempi conseguentemente lunghi; questa misura non sarebbe pertanto pronta in tempo per poter il deficit di finanziamento che si prospetta. Anche questa soluzione viene quindi scartata.
2.7.4 «Public-private partnership» (PPP)
Oltre a un finanziamento esclusivamente statale, un’altra alternativa sostanzialmente possibile è il ricorso a un finanziamento privato. Si parla ormai da tempo di «partenariati pubblico-privati» o «public-private partnership» (PPP) per indicare il finanziamento o l’adempimento di compiti statali a opera di privati. Un partenariato di questo tipo può assumere innumerevoli forme. Il Consiglio federale si è già espresso a più riprese in merito a un PPP nell'’ambito delle infrastrutture di trasporto nazionali (p. es. nelle sue risposte alle interpellanze 97.3604 Kofmel, 05.3603 Pfisterer, 10.3568 Reymond o 12.3121 Schneider-Schneiter e al postulato 12.3635 Bischof). Anche nel rapporto sul risanamento della galleria autostradale del San Gottardo77 ha esaminato in maniera approfondita la questione di un eventuale
75 USTRA, Analisi - Pedaggi. In adempimento dell’incarico conferito in occasione della seduta del Consiglio federale del 27 giugno 2012. Allegato al rapporto esplicativo sulla modifica della legge concernente il transito stradale nella regione alpina (risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), 2012.
76 FF 2012 305
77 Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 09.3000 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati del 12 gennaio 2009, 2010.