Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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termine il finanziamento e, di conseguenza, il consolidamento, l’ottimizzazione e il continuo sviluppo dei programmi, adeguato alle esigenze che via via emergeranno.
2.7 Altre possibili soluzioni analizzate e scartate
2.7.1 Abolizione del FSTS e ulteriore semplificazione del sistema di finanziamento
Descrizione variante
L’elemento distintivo della variante descritta di seguito è costituito dalla soppressione del FSTS. A questo si accompagna l’abolizione del vincolo che impone di destinare metà dei proventi dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base) a compiti e spese connessi alla circolazione stradale. Gli altri aspetti del progetto restano invariati.
Si tratta di un’ulteriore semplificazione che mira a creare un sistema finanziario dotato di equilibrio intrinseco, rendendo superfluo il meccanismo di compensazione fra FOSTRA e FSTSnuovo. Le risorse del fondo non possono rifluire verso il bilancio federale, ma restano riservate, totalmente e in via permanente, alla loro destinazione ovvero al FOSTRA.
Come per le varianti descritte sopra, i contributi ai Cantoni e tutte le altre erogazioni dell’attuale FSTS avranno una garanzia costituzionale72 e non subiranno modifiche. Le risorse necessarie deriveranno al bilancio federale dall’imposta sugli oli minerali (imposta di base), i cui proventi non saranno più a destinazione vincolata. Anche la presente variante assegna al FOSTRA la competenza per le strade nazionali e per i contributi destinati agli interventi migliorativi sulle infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati. Inoltre il fondo finanzia i versamenti al FInFer.
A questo scopo l’imposta sugli oli minerali viene ridotta in via permanente, mentre aumenta il supplemento fiscale sugli oli minerali, i cui proventi confluiscono nel fondo73. Il carico fiscale sui carburanti resta complessivamente invariato.
72 Cfr. allegato IX
73 L’importo esatto verrebbe calcolato, sulla base delle previsioni aggiornate di entrate e uscite, in sede di stesura del messaggio.