Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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future; ora si presenta l’occasione di rispettare meglio la sistematica intrinseca al testo costituzionale.

Art. 85a Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

Attualmente, la tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (contrassegno autostradale) è disciplinata nel capoverso 2 dell’articolo 86 Cost. Per ragioni di natura sistematica, la disposizione concernente questa tassa viene estrapolata dall’articolo 86 e inserita in un articolo a sé stante, senza subire tuttavia alcuna modifica materiale.

Art. 86 Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione

stradale

Questo articolo è stato oggetto di una revisione totale.

Cpv. 1 e 2

Con questo articolo viene istituito il fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) e ne vengono enumerati i compiti e le fonti di finanziamento (cfr. n. 2.2). La destinazione vincolata e l’impiego dei mezzi sono sostanzialmente definiti a livello costituzionale. Poiché i mezzi a destinazione vincolata vanno impiegati soltanto per gli scopi previsti dalla Costituzione, i compiti cui tali mezzi sono destinati vanno elencati in modo esaustivo; non è invece necessario un elenco esaustivo dei mezzi la cui destinazione dev’essere vincolata. La disposizione di cui alla lettera e consente pertanto al legislatore di vincolare la destinazione di altre risorse finanziarie. Si evince tuttavia in modo sufficientemente esplicito che le risorse legate alla circolazione stradale possono essere impiegate a questi scopi soltanto per il tramite di un atto normativo sottoposto a referendum (come p. es. i proventi delle sanzioni legate alla tassa sul CO2, oggi destinati al fondo infrastrutturale).

I nuovi mezzi, ossia quelli che finora non sono stati impiegati per il traffico stradale, sono:

– la nuova tassa sui veicoli che usano tecniche di propulsione alternative ai

carburanti fossili (lett. d; cfr. n. 2.3.5.4); la legge d’esecuzione conterrà le disposizioni dettagliate concernenti le categorie di veicoli e le tecniche di propulsione cui verrà applicata la tassa; e

– l’imposta sugli autoveicoli (lett. c; cfr. n. 2.3.5.3).

Secondo la variante principale, saranno versati al massimo i due terzi dell’imposta sugli autoveicoli e il supplemento fiscale sugli oli minerali sarà aumentato da 30 a 45 centesimi per litro (+15 centesimi/litro). La specificazione «al massimo» serve a garantire un margine di bilancio a livello di imposta sugli autoveicoli, al pari di quanto previsto per gli introiti della TTPCP nel FAIF.