Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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Secondo la variante secondaria, verrà impiegata tutta o parte dell’imposta sugli autoveicoli e il supplemento fiscale sugli oli minerali sarà aumentato da 30 a 42 centesimi per litro (+12 centesimi/litro).

Cpv. 3 e 4

Il finanziamento delle strade nazionali e del traffico d’agglomerato sarà canalizzato attraverso il nuovo fondo. Gli altri compiti previsti nell’attuale articolo 86 capoverso 3 Cost. continueranno ad essere svolti e saranno finanziati unicamente mediante la quota a destinazione vincolata dell’imposta sugli oli minerali (imposta di base). La forma di finanziamento, cioè la destinazione vincolata dei mezzi, viene pertanto mantenuta, così come viene mantenuto il Finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS). Quest’ultimo è oggi sufficientemente noto e può quindi essere menzionato nel testo della disposizione.

I mezzi in oggetto serviranno inoltre a finanziare la voce «ricerca e amministrazione», già inclusa nel FSTS, ma menzionata esplicitamente soltanto nella LUMin. Poiché, come si è detto, la Costituzione deve elencare in modo esaustivo i compiti finanziati, questa voce viene ora aggiunta all’elenco esistente.

Cpv. 5

Questa disposizione funge da base legale per un meccanismo di compensazione reciproca tra le riserve del FSTSnuovo e quelle del FOSTRA. I mezzi provenienti dal FOSTRA confluiscono nel bilancio federale e sono quindi impiegati per i compiti di cui al capoverso 4 (lett. a). I mezzi che possono essere trasferiti dal FSTSnuovo al nuovo fondo vengono assegnati direttamente nel quadro del bilancio federale (lett. b).

Art. 87 Rubrica

La modifica proposta riguarda soltanto il testo francese, che viene adeguato alle versioni italiana e tedesca.

Art. 87b Impiego di tasse per il traffico aereo

Questo articolo riprende (senza modifiche materiali) l’attuale disposizione costituzionale sul traffico aereo (art. 86 cpv. 3bis Cost.). Negli articoli 85, 85a e 86 Cost. sono disciplinati gli aspetti legati al finanziamento dei compiti connessi alla circolazione stradale, nell’articolo 87a quelli concernenti il traffico ferroviario e nell’articolo in oggetto quelli che riguardano il traffico aereo. Per ragioni relative alla sistematica, la condizione aggiuntiva per poter riscuotere un supplemento, ossia il fatto che i mezzi non siano sufficienti, non va integrata qui, bensì all’articolo 131 Cost.