Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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Art. 131 cpv. 2 e 2bis
Il capoverso 2 in vigore attribuisce alla Confederazione la competenza di riscuotere un supplemento sull’imposta di consumo su tutti i carburanti. La disposizione in sé resta sostanzialmente invariata. Viene tuttavia operata una distinzione tra i carburanti per l’aviazione e gli altri carburanti. Poiché il supplemento sui carburanti (eccetto quelli per l’aviazione) è essenziale per poter alimentare il nuovo fondo, l’insufficienza di risorse finanziarie non è più una condizione necessaria per poter riscuotere il supplemento. Quanto alla riscossione di un supplemento fiscale sugli oli minerali gravante sui carburanti per l’aviazione, invece, viene ripresa senza modifiche la regola vigente, secondo cui tale supplemento va riscosso soltanto «se i mezzi ... non bastano».
Nel capoverso 2 lettera b viene inoltre sancita la competenza di riscuotere un’imposta sugli autoveicoli elettrici.
A seguito degli sviluppi tecnologici, ci si dovrà attendere un incremento dei veicoli a propulsione alternativa, soprattutto elettrica. Oltre a non essere soggetti a un’imposta equivalente a quella sugli oli minerali, attualmente gli autoveicoli elettrici sono anche esonerati dall’imposta sugli autoveicoli. Questa categoria di veicoli concorre dunque in misura esigua o nulla al finanziamento dell’infrastruttura stradale. Di qui l’introduzione, nel 2020, di un’imposta sugli autoveicoli elettrici (cfr. n. 2.3.5.4).
La pertinente legge d’esecuzione conterrà le disposizioni dettagliate al riguardo, disciplinando tra l’altro a quali categorie di veicoli e sistemi di propulsione sarà applicata un’imposta forfetaria.
Art. 196 n. 3 cpv. 2
Finché non sarà stato adottato il controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici», la disposizione transitoria in oggetto dev’essere adeguata alle nuove disposizioni. L’importo dei mezzi che il Consiglio federale può attribuire al fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FInFer)78 resta invariato e corrisponde cioè al massimo al nove per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi 2 lettera a e 4 Cost. Cambia invece il fatto che, in futuro, un eventuale versamento nel FInFer potrà essere finanziato unicamente con il gettito dell’imposta di consumo, ossia con quanto rimane nel FSTS. Il supplemento fiscale sugli oli minerali confluisce interamente nel FOSTRA, per il quale è dunque completamente riservato (fatta eccezione per la compensazione delle riserve).
3.2 Legge federale concernente il fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato
Art. 1 Fondo
Cpv. 1
Il fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato è concepito come fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria. La legge disciplina
78 Art. 87a cpv. 2 nuova Cost.: «L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo [...].», cfr. allegato VI.