Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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l’attribuzione e il prelievo dei mezzi e gli ulteriori dettagli relativi al fondo. La base legale per i compiti che verranno finanziati con il fondo è costituita dalla legge federale del 22 marzo 198579 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).

Cpv. 2

Questa disposizione stabilisce la relazione con la legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC).

Art. 2 Scopo

Questa disposizione, ripresa dalla LFIT (art. 4), sancisce che il potenziamento delle infrastrutture stradali, di per sé indispensabile per poter far fronte al previsto incremento del traffico, non può prescindere da un migliore coordinamento intermodale dei diversi sistemi trasporto e da una più attenta armonizzazione con lo sviluppo insediativo. Ne risulta la necessità di passare al vaglio le alternative a un tale potenziamento, nonché di verificarne la finanziabilità, soprattutto in considerazione della diminuzione delle risorse disponibili. Trascurando questi due aspetti, si corre il rischio di impiegare le risorse in modo non efficiente. In sede di elaborazione della LFIT, il Parlamento aveva previsto un articolo riguardante lo scopo del fondo: secondo questo articolo, i mezzi dovevano essere impiegati ottimizzando il coordinamento tra le modalità di di trasporto da un lato e tra il potenziamento dell’infrastruttura dei trasporti e lo sviluppo insediativo dall’altro. Riprendendo questa stessa disposizione nella legge in oggetto, viene confermato l’impegno di rispettare i principi enunciati e, al tempo stesso, viene esplicitata la consapevolezza del legislatore di fronte alle problematiche con cui ci si dovrà misurare.

Art. 3 Consuntivo del fondo

Cpv. 1

Il consuntivo del fondo, strutturata secondo i modelli collaudati del fondo infrastrutturale e del fondo FTP, si compone di un conto economico e di un bilancio. Le voci che figurano in questi due conti sono enumerate in modo esaustivo nei capoversi 2 e 3.

Cpv. 2

Tra i ricavi del conto economico figurano le posizioni elencate nella lettera a. Si tratta in particolare dei versamenti di cui all’articolo 86 capoverso 2 Cost. che confluiranno ora nel nuovo fondo (n. 1), dei mezzi provenienti dai versamenti che dovranno eventualmente essere effettuati per compensare le riserve tra il FSTSnuovo e il nuovo fondo (n. 2; per la compensazione delle riserve, retta dall’art. 86 cpv. 5 Cost., cfr. il commento all’art. 9 cpv. 2 LFOSTRA e all’art. 4 cpv. 6 LUMin),

79 RS 725.116.2