Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine
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in relazione alla costruzione di strade nazionali; anche questo settore è infatti caratterizzato da un certo grado di incertezza e, di conseguenza, di flessibilità quanto ai mezzi finanziari necessari.
Art. 6 Limite di spesa
Il limite di spesa è stabilito per un periodo di quattro anni. In base a tale limite, il Parlamento decide di anno in anno i crediti di preventivo necessari.
Art. 7 Crediti d’impegno
Cpv. 1
Per poter assumere gli impegni finanziari che si estendono oltre l’anno in corso, si richiederà un unico credito d’impegno per ogni fase di potenziamento e la realizzazione di grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente nonché uno per ogni generazione di programmi d’agglomerato. Diversamente dai limiti di spesa, tali crediti, deliberati dal Parlamento, non sono delimitati nel tempo, bensì vincolati alla durata di realizzazione dei singoli progetti di una fase di potenziamento o del programma per il quale sono stati stanziati. I crediti d’impegno unici per le predetti fasi e le grandi opere nonché i crediti d’impegno per le rispettive generazioni di programma d’agglomerato sono decisi dal Parlamento.
Poiché, sinora, il completamento della rete è stato finanziato, al pari delle misure per la rimozione dei problemi di capacità, con il Fondo infrastrutturale (FI), il credito d’impegno per tale progetto è già stato stanziato e confluisce pertanto nel nuovo fondo insieme al credito complessivo per il FI (cfr. art. 13 cpv. 3). È tuttavia escluso il credito d’impegno contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
Cpv. 2
Il diritto vigente (art. 6 e 8 LFIT) prevede che il Consiglio federale chieda all’Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, di sbloccare i crediti necessari ai progetti per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e al cofinanziamento dei programmi d’agglomerato. Anche in futuro il Consiglio federale dovrà chiedere all’Assemblea federale di autorizzare lo stanziamento di risorse finanziarie a intervalli regolari (di norma, ogni quattro anni), ma anziché lo «sblocco» di un credito d’impegno già approvato, la richiesta riguarderà lo stanziamento diretto di un nuovo credito d’impegno. In futuro si avrà quindi un’unità a sé stante costituita da fase di potenziamento, incluse le grandi opere, o da generazione di programmi d’agglomerato e relativo credito d’impegno. Sarà tuttavia mantenuta la possibilità di sbloccare, dal credito complessivo dell’odierno FI, i mezzi da destinare ai crediti d’impegno esistenti.
Art. 8 Rendiconto
Secondo il diritto vigente (art. 6 e 7 LFIT), il Consiglio federale deve informare il Parlamento, di regola ogni quattro anni, sullo stato di realizzazione dei programmi