Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/89: Progetto per la creazione del fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), il risanamento finanziario e il Programma di sviluppo strategico delle strade nazionali (PROSTRA SN) · 130 pagine

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per l’eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e dei programmi d’agglomerato, nonché sull’impiego dei mezzi stanziati a questi scopi. Questo sistema verrà mantenuto anche in futuro: il Parlamento dovrà cioè ricevere informazioni esaustive sull’impiego dei mezzi del fondo. La disposizione in oggetto prevede pertanto che il Consiglio federale faccia periodicamente rapporto al Parlamento. Più precisamente, tale rapporto sarà effettuato nell’ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d’impegno. In particolare, il Consiglio federale dovrà informare il Parlamento sullo stato e sul grado di utilizzo della rete delle strade nazionali, sullo stato d’attuazione delle fasi di potenziamento della rete viaria nazionale e del programma in ambito di traffico d’agglomerato, nonché sulle prossime opere in cantiere (fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali e generazioni future del programma d’agglomerato).

Art. 9 Indebitamento, riserva e remunerazione

Cpv. 1

Il fatto che il Fondo non possa indebitarsi riflette il significato e lo scopo del nuovo sistema, secondo il quale il finanziamento delle strade nazionali e l’erogazione di contributi per i provvedimenti volti a migliorare l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati devono essere canalizzati attraverso un unico fondo. Per poter procedere alle fasi di potenziamento, occorre che siano garantiti l’esercizio e la manutenzione della rete esistente. Se si ammettesse un indebitamento del Fondo, si correrebbe il rischio di effettuare spese eccessive e investire nel potenziamento della rete più di quanto consentirebbe una sana politica finanziaria. Si perderebbe inoltre l’enorme vantaggio dato dalla creazione del Fondo di eliminare i rischi per il bilancio finanziario della Confederazione.

Cpv. 2

Al fine di assorbire le variazioni cui sono soggette le entrate e le uscite, il Fondo costituisce una riserva adeguata; quest’ultima rappresenta una posizione residuale nella contabilità del fondo e, a seconda di come evolveranno le entrate e le uscite, può aumentare o diminuire. Lo scopo delle riserve è appunto quello di assorbire le variazioni a breve-medio termine delle entrate e delle uscite, nonché di coprire eventuali picchi di investimento derivanti per esempio da ritardi nei progetti. In questo modo, la realizzazione di un progetto non dev’essere rinviata a causa di problemi di liquidità. L’importo ritenuto adeguato a fini di riserva può variare a seconda del volume di finanziamento necessario per progetti in corso o in programma a breve-medio termine. Nel caso specifico, tuttavia, è stato preventivato un importo massimo compreso tra 800 milioni e un miliardo di franchi. Stando alle attuali stime relative alle entrate e alle uscite, questo importo dovrebbe consentire di far fronte per quattro o cinque anni a eventuali perdite di entrate ovvero eccedenze di uscite (rispetto agli importi previsti) del tre per cento all’anno. Per poter garantire una certa flessibilità tra il FSTSnuovo e il FOSTRA, si propone inoltre di introdurre un meccanismo di compensazione tra le riserve dei due fondi (cfr. art. 86 cpv. 5 nuova Cost.). A tale compensazione si applica l’articolo 4 capoverso 6 LUMin.