Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/94: Decreto federale concernente il secondo programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito · 70 pagine

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Consultazione sul secondo programma per l’eliminazione dei problemi di capacità / G242-0699

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Legge sul fondo infrastrutturale

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge sul fondo infrastrutturale, LFIT; RS 725.13). Con la LFIT la Confederazione mette a disposizione, per vent’anni, 20,8 miliardi di franchi per i seguenti quattro settori (livello dei prezzi 2005, rincaro e imposta sul valore aggiunto esclusi)1:

– completamento della rete delle strade nazionali: 8,5 miliardi;

– eliminazione dei problemi di capacità sull’attuale rete delle strade nazionali: 5,5 miliardi;

– miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati: 6 miliardi;

– mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e

nelle regioni periferiche: 0,8 miliardi.

Le risorse menzionate provengono integralmente dal finanziamento speciale del traffico stradale (FSTS) e sono destinate ad assicurare in modo efficace e rispettoso dell’ambiente la mobilità necessaria a una società e un’economia efficienti (art. 4 cpv. 1 LFIT). L’impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che include tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi, dà la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture, tiene conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell’ente pubblico, include il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti e la protezione dell’ambiente e mira a tener conto in modo adeguato di tutte le parti del Paese (art. 4 cpv. 2 LFIT).

Completamento della rete delle strade nazionali

La rete delle strade nazionali è stata definita, nelle grandi linee, nel pertinente decreto federale del 1960. Per ultimare la rete approvata nel 1960 e realizzare i completamenti decisi successivamente, occorre colmare ancora alcune lacune. I progetti necessari a tale scopo sono parte integrante del completamento della rete delle strade nazionali. Il completamento è un compito congiunto di Confederazione e Cantoni.

Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LFIT, l’Assemblea federale ha sbloccato i mezzi finanziari necessari a realizzare il completamento della rete delle strade nazionali (quota federale, pari a 8,5 mia. fr.; livello dei prezzi 2005, rincaro e imposta sul valore aggiunto esclusi) parallelamente all’entrata in vigore della legge sul fondo infrastrutturale (art. 2 del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale).

Nell’ambito di detto completamento, tra il 2008 e il 2012 sono stati costruiti e messi in esercizio 55 chilometri di strade nazionali, per un costo pari a 3,1 miliardi di franchi (quota federale; livello dei prezzi 2005, rincaro e imposta sul valore aggiunto esclusi).

1 FF 2007 7705.